Appellant's Challenge to Denial of Social Assistance Benefits Dismissed for Procedural Non-compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, identified as A.________, who appealed against a decision by the Social Support and Integration Office of Ticino (USSI) which denied him welfare benefits on the grounds that he was cohabiting with another person (B.________). The Cantonal Insurance Court of Ticino upheld the decision on October 10, 2018. A.________ then filed a public law appeal requesting the annulment of the cantonal decision and the granting of social assistance. However, the Federal Tribunal refused his request for legal aid due to the appeal lacking prospects of success and required him to pay an advance for court costs, which he did not pay within the set deadlines. Consequently, his appeal faced dismissal due to a failure to meet procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 3 Cost, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 62 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Appellant's Challenge to Denial of Social Assistance Benefits Dismissed for Procedural Non-compliance: The Cantonal Insurance Court of Ticino upheld the decision on October 10, 2018. A.________ then filed a public law appeal requesting the annulment of the cantonal decision and the granting of social assistance. However, the Federal Tribunal refused his request for legal aid due to the appeal lacking prospects of success and required him to pay an advance for court costs, which he did not pay within the set deadlines. Consequently, his appeal faced dismissal due to a failure to meet procedural requirements.
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KI-generiertCited in the justification for denying a final extension for payment of advance costs, which relates to the procedural basis for the decision.
The appeal was declared inadmissible because it lacked a procedural prerequisite (non-payment of required advance costs).
Applied exceptionally to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_770/2018
Sentenza del 7 febbraio 2019
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Heine, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 ottobre 2018 (42.2018.21).
Fatti:
A. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 10 ottobre 2018 ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo emessa il 5 giugno 2018 dall'USSI con cui sono state negate le prestazioni assistenziali a A.________, nato nel 1963, poiché è risultato convivente di B.________.
B. B.a. A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico con cui è stato chiesto l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione delle prestazioni assistenziali.
B.b. Il Tribunale federale con decreto del 29 novembre 2018 ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso, siccome le conclusioni apparivano prive di possibilità di successo. Conseguentemente è stato fissato un primo termine per il versamento di un anticipo spese di fr. 500.-.
Con scritto del 10 dicembre 2018 A.________ ha contestato il decreto, lamentando un diniego di giustizia e postulando l'esonero dal pagamento dell'anticipo spese.
Con decreto del 17 dicembre 2018, preso atto del mancato versamento dell'anticipo spese, è stato fissato un ultimo termine per saldare l'importo stabilito.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. A norma dell' art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Analogamente, come si è già illustrato nel decreto del 29 novembre 2018 (lett. B.b), l' art. 64 cpv. 1 LTF stabilisce questo principio. Contrariamente all'opinione espressa dal ricorrente, l'indigenza in quanto tale non è ancora sufficiente per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il gratuito patrocinio è un diritto condizionato ed entra in linea di conto solo se la controversia non sembra priva di possibilità di successo, aspetto che nel caso in rassegna non è stato ritenuto adempiuto.
1.2. Per prassi invalsa, come è già stato in parte indicato nel decreto del 29 novembre 2018 (punto B.b), una decisione incidentale relativa al rifiuto dell'assistenza giudiziaria è dotata della forza di cosa giudicata formale, ma non materiale. L'interessato può presentare una domanda di revisione (nel caso in cui dovessero ricorrere i motivi procedurali di cui agli art. 121 segg. LTF) o una domanda di riconsiderazione se le circostanze sono mutate dal momento dell'emanazione della decisione. Il ricorrente potrebbe altresì presentare una nuova domanda per fatti o mezzi di prova sorti dopo l'emissione della decisione sull'assistenza giudiziaria sentenza (8F_12/2017 del 24 novembre 2017 consid. 1.2 con riferimenti). Il ricorrente con il suo scritto si limita a voler ridiscutere liberamente il decreto del 29 novembre 2018, ma non evoca in alcuna maniera un cambiamento di circostanze. Le sue critiche cadono quindi nel vuoto.
2. Non essendo stato versato l'anticipo richiesto nei due termini impartiti, il ricorso difetta di un presupposto processuale e pertanto sfugge a ogni esame di merito ( art. 62 cpv. 3 LTF ). Un'ultima proroga del termine non entra in linea di considerazione, poiché l'istante non solo non ha sollevato e motivato alcun motivo di riconsiderazione, ma nemmeno ha chiesto una dilazione o un pagamento a rate. Del resto, difendendo il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, che devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese ( art. 62 cpv. 1 LTF ; sentenza 8F_12/2017 consid. 2 con riferimenti). Anche la sua domanda di esonero non può trovare accoglimento.
3. Ne segue che sia la domanda di riconsiderazione del decreto del 29 novembre 2018 sia il ricorso sono inammissibili. In via del tutto eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda di riconsiderazione è inammissibile.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 7 febbraio 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi