Company Appeal on Short-Time Work Compensation Inadmissible Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company challenged a decision made by the Ticino Canton Labor Section, which had opposed the company's request for reduced working hours compensation from October 2021 to March 2022. The authorities argued that the company did not convincingly link its employment reduction to the COVID-19 pandemic or the conflict in Ukraine, and the job cuts were not necessary as the company had hired additional staff during that period. The Ticino Insurance Tribunal dismissed the company's appeal against this decision. Consequently, the company filed a "public law appeal" before the Swiss Federal Tribunal, claiming a misrepresentation of facts and misunderstanding of its arguments, without demonstrating any arbitrariness or legal violations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Company Appeal on Short-Time Work Compensation Inadmissible Due to Formal Defects: The authorities argued that the company did not convincingly link its employment reduction to the COVID-19 pandemic or the conflict in Ukraine, and the job cuts were not necessary as the company had hired additional staff during that period. The Ticino Insurance Tribunal dismissed the company's appeal against this decision. Consequently, the company filed a "public law appeal" before the Swiss Federal Tribunal, claiming a misrepresentation of facts and misunderstanding of its arguments, without demonstrating any arbitrariness or legal violations.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it failed to meet formal requirements.
Used to rule that judicial costs are not imposed on the losing party due to the specific circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_710/2023
Sentenza del 21 dicembre 2023
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Wirthlin, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione
(presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 ottobre 2023 (38.2023.40-41).
Fatti:
A. Con decisioni su opposizione del 7 giugno 2023, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha confermato le sue precedenti decisioni con cui aveva sollevato opposizione al lavoro ridotto preannunciato da A.________ SA per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, rispettivamente dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. A mente dell'amministrazione non era stato reso verosimile che la perdita di lavoro fosse riconducibile alla pandemia COVID-19 o allo scoppio del conflitto in Ucraina. La stessa non era inoltre inevitabile dato che l'azienda aveva assunto ulteriore personale nel periodo in questione.
B. A.________ SA è insorta contro le decisioni su opposizione del 7 giugno 2023 dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, congiunte le cause, ha respinto i ricorsi con sentenza del 2 ottobre 2023.
C. Contro tale sentenza A.________ SA presenta un "ricorso di diritto pubblico".
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 144 II 84 consid. 1).
1.2. L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché ( DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). Il rinvio ad uno scritto anteriore è inammissibile ( DTF 140 III 115 consid. 2; sentenza 8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 4.3), così come insufficiente è la semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).
2.
2.1. La Corte cantonale ha constatato che, nei periodi in cui erano pendenti le richieste di indennità per lavoro ridotto (ILR), la ricorrente aveva assunto due nuovi parrucchieri a sostituzione di un impiegato anziché impiegare il personale restante, per cui la perdita di lavoro non era inevitabile (cfr. sentenza 8C_273/2022 dell'8 febbraio 2023 consid. 6.2). La contestazione secondo cui le ILR concernevano essenzialmente tre ricezionisti non permetteva di comprendere in che modo venisse assicurato il coordinamento tra i parrucchieri e la clientela. Qualora fossero i parrucchieri ad occuparsene, la perdita di lavoro non risultava inevitabile in ragione delle nuove assunzioni; se invece non si trattava di un'attività essenziale, non spettava ad ogni modo alle ILR sostenere un esubero di personale (cfr. sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 6.2). La ricorrente non aveva inoltre comprovato che il lavoro ridotto fosse stato causato dalla pandemia o dalla guerra in Ucraina.
2.2. Rinviando al contenuto dei propri ricorsi dinanzi all'istanza precedente, la ricorrente lamenta una distorsione dei fatti e la mancata comprensione delle proprie censure, senza tuttavia dimostrare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti o la violazione del diritto nell'operato dei giudici cantonali.
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , deve essere dichiarato inammissibile.
3. Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 21 dicembre 2023
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi