Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_690/2022 KI-generiert

Federal Court Upholds Refusal to Waive Repayment of Undue Unemployment Benefits Due to Lack of Good Faith

Geschäftsnummer 8C_690/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute over the denial of a request for the remission of a repayment obligation amounting to CHF 12,101.40, related to unemployment insurance benefits that had been unduly received by the appellant between June 2016 and June 2017. The Cantonal Office for Employment's Legal Division initially refused the remission request, a decision confirmed by the cantonal Unemployment Insurance Court, which highlighted the appellant's failure to disclose continued employment and earnings during the period in question. This lack of disclosure was deemed, at minimum, as gross negligence, leading to the conclusion that the appellant did not meet the good faith requirement necessary for remission under Swiss law. The appellant appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the previous ruling based on her precarious financial situation, but did not address the lack of good faith finding central to the denial.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 95 LADI, Art. 25 LPGA, Art. 4 OPGA; Federal Court Upholds Refusal to Waive Repayment of Undue Unemployment Benefits Due to Lack of Good Faith: The Cantonal Office for Employment's Legal Division initially refused the remission request, a decision confirmed by the cantonal Unemployment Insurance Court, which highlighted the appellant's failure to disclose continued employment and earnings during the period in question. This lack of disclosure was deemed, at minimum, as gross negligence, leading to the conclusion that the appellant did not meet the good faith requirement necessary for remission under Swiss law. The appellant appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the previous ruling based on her precarious financial situation, but did not address the lack of good faith finding central to the denial.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Arbeitslosengeldern Treu und Glauben Arbeitslosigkeit Wirtschaftsrecht Mindestleistungen Verzicht auf Lohnansprüche

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to dispense with charging court costs to the losing party due to the specifics of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_690/2022

Sentenza del 5 dicembre 2022

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Wirthlin, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione

(presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino

del 24 ottobre 2022 (38.2022.53).

Fatti:

A. L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro con decisione dell'11 marzo 2022, confermata su opposizione il 24 maggio 2022, ha rifiutato a A.________ la domanda di condono della restituzione di fr. 12'101.40 per prestazioni in materia di assicurazione contro gli infortuni (LADI), indebitamente percepite nel 2016 e nel 2017 (cfr. la decisione su opposizione del 28 ottobre 2020 della Cassa disoccupazione UNIA, passata incontestata in giudicato).

B. Con sentenza del 24 ottobre 2022, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ e confermato la decisione su opposizione impugnata.

C. A.________ inoltra il 2 novembre 2022 (timbro postale) un ricorso al Tribunale federale contro tale sentenza.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).

1.2. Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ).

1.3. L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti.

2.

2.1. Oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale è stato il condono della restituzione di fr. 12'101.40 per prestazioni LADI percepite indebitamente da giugno 2016 a giugno 2017.

2.2. La Corte cantonale ha confermato la decisione di diniego del condono, difettando il presupposto della buona fede ( art. 95 LADI , art. 25 LPGA e segnatamente l' art. 4 OPGA ; sul tema cfr. DTF 112 V 97 consid. 2c con riferimenti), in quanto dagli accertamenti effettuati era emerso che la ricorrente aveva omesso di indicare che era rimasta alle dipendenze della B.________ SA anche tra giugno 2016 e giugno 2017, come pure non aveva comunicato le entrate derivanti da tale attività. Il Tribunale cantonale ha concluso che queste omissioni erano, quantomeno, costitutive di grave negligenza, inidonea ad ammettere la buona fede della ricorrente, ciò che esclude il condono dall'obbligo di restituire l'importo di fr. 12'101.40.

2.3. Con il ricorso introdotto al Tribunale federale, la ricorrente postula il riconoscimento del condono in considerazione della sua precaria situazione economica. La ricorrente non si esprime sulle conclusioni dell'autorità giudiziaria precedente alla base della conferma di diniego del condono, ovvero l'assenza del presupposto della buona fede e pertanto le sue censure si esauriscono in inammissibili critiche di natura appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), senza spiegare né tanto meno dimostrare per quale motivo la sentenza impugnata si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti o sarebbe contraria al diritto federale. In assenza del presupposto della buona fede ci si può esimere, come del resto è stato il caso per il Tribunale cantonale, dall'analisi dell'altro requisito cumulativo necessario per la concessione del condono, ovvero le difficoltà economiche, unico argomento sollevato dalla ricorrente.

3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , esso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 5 dicembre 2022

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Wirthlin

La Cancelliera: Cometta Rizzi