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8C_683/2013 KI-generiert

Insurance Coverage Dispute Over Fall: Interlocutory Appeal on Psychiatric Examination Denied

Geschäftsnummer 8C_683/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In March 2012, an insurance company was informed that an employee had fallen into a ravine, sustaining multiple fractures and injuries. The insurer denied liability, concluding that the employee had intentionally harmed herself in an attempt to commit suicide. Following an appeal by the employee, the Cantonal Court annulled the insurer's decision and ordered a psychiatric evaluation to determine her mental capacity at the time of the incident. The insurer subsequently appealed this ruling to the Federal Tribunal, seeking to overturn the Cantonal Court's decision and maintain its initial denial of liability.

Legislator-Regeste

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Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF; Insurance Coverage Dispute Over Fall: Interlocutory Appeal on Psychiatric Examination Denied: The insurer denied liability, concluding that the employee had intentionally harmed herself in an attempt to commit suicide. Following an appeal by the employee, the Cantonal Court annulled the insurer's decision and ordered a psychiatric evaluation to determine her mental capacity at the time of the incident. The insurer subsequently appealed this ruling to the Federal Tribunal, seeking to overturn the Cantonal Court's decision and maintain its initial denial of liability.

Schlagwörter

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Versicherer Ärztliche Untersuchung Zwischenentscheid sturzbedingte Körperschädigung Sistierung der Versicherungsleistung Übernommene Krankheitskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 99 cpv. 1 LTF
Non possono essere addotti davanti al Tribunale federale nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame ( art. 99 cpv. 1 LTF ).
Art. 29 cpv. 1 LTF
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 133 I 185 consid.
Art. 92 LTF
Art. 93 LTF
Used because the decision being appealed was an interlocutory decision (decision of referral) applicable only under the conditions of Art. 93 LTF, and the appeal was declared inadmissible based on failing these conditions.
Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
Per quel che è della prima condizione, un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente ( DTF 133 IV 139 consid.
Art. 97 cpv. 1 LTF
Quand'anche la conclusione di quest'ultima si basasse su un accertamento dei fatti rispettivamente su un loro apprezzamento manifestamente inesatto o altrimenti lesivo del diritto ( art. 97 cpv.
Art. 93 cpv. 1 lett. b LTF
Dato che neppure si realizzano in concreto i presupposti di ammissibilità di cui all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (cfr., tra le altre, sentenze 9C_218/2007 del 19 novembre 2007 consid.
Art. 66 cpv. 1 LTF
Applied to order the appellant (the insurance company) to pay the court costs due to losing the case.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Applied to order the appellant (the insurance company) to pay the court costs due to losing the case.

Art. 93 LTF

Used because the decision being appealed was an interlocutory decision (decision of referral) applicable only under the conditions of Art. 93 LTF, and the appeal was declared inadmissible based on failing these conditions.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_683/2013 {T 0/2}

Sentenza del 15 novembre 2013

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Ursprung, giudice presidente,

Frésard, Heine,

cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento

SWICA Assicurazione malattia SA

Servizio giuridico,

Römerstrasse 38, 8400 Winterthur,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 agosto 2013.

Fatti:

A. Nel mese di marzo 2012 la X.________Sagl ha comunicato alla Swica Assicurazione malattia SA (in seguito: Swica) che la propria dipendente B.________, nata nel 1965, in data 16 febbraio 2012 era caduta in un dirupo riportando diverse fratture e ferite.

Esperiti i propri accertamenti, Swica, con decisione del 19 luglio 2012, sostanzialmente confermata il 21 maggio 2013 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, ha negato un proprio obbligo contributivo in relazione all'episodio in parola ritenendo che l'assicurata, nell'intento di suicidarsi, si fosse intenzionalmente procurata il danno alla salute.

B. Adito su ricorso dell'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione su opposizione querelata e ha rinviato gli atti a Swica per allestimento di una perizia medica psichiatrica volta a stabilire il grado di capacità di discernimento dell'insorgente al momento dell'atto e per nuova decisione (pronuncia del 19 agosto 2013).

C. Swica ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento della pronuncia cantonale e la conferma della decisione su opposizione querelata. In via subordinata chiede a questa Corte di decidere nel merito. In via ancora più subordinata domanda il rinvio della causa all'istanza precedente per resa di una decisione sul merito. A sostegno del proprio gravame produce in particolare un referto 17 febbraio 2013 del dott. D.________, specialista in psichiatria e psicoterapia.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1. Non possono essere addotti davanti al Tribunale federale nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame ( art. 99 cpv. 1 LTF ). Ora, il ricorso presentato da Swica contiene un nuovo mezzo di prova (un referto del dott. D.________) con il quale l'autorità giudiziaria cantonale non ha potuto confrontarsi e che dunque non è stato accertato nella pronuncia impugnata. Ne discende che questo nuovo elemento non può essere considerato anche perché l'insorgente non spiega il motivo per il quale sarebbe stata oggettiva-mente impedita di presentarlo già dinanzi all'istanza precedente.

2.

2.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251).

2.2. Dal momento che l'istanza precedente ha rinviato la causa all'assicuratore infortuni per complemento istruttorio e nuova decisione, si è in presenza di una decisione incidentale che non ha per oggetto la competenza o la ricusazione ( art. 92 LTF ) e che di conseguenza è separatamente impugnabile solo alle condizioni dell' art. 93 LTF . L'ammissibilità del ricorso presuppone pertanto - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b).

2.3. Per quel che è della prima condizione, un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente ( DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1). Secondo giurisprudenza, una decisione con la quale una causa viene rinviata all'istanza precedente per nuovi accertamenti e decisione non provoca di principio un pregiudizio irreparabile poiché determina unicamente una dilazione della procedura. Tuttavia se obbliga, mediante disposizioni di diritto sostanziale, l'amministrazione a emanare un provvedimento che essa reputa contrario al diritto, la decisione di rinvio è considerata causarle un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ( DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483; cfr. pure DTF 139 V 99 ).

2.4. Ciò non si avvera tuttavia nel caso di specie. In effetti, il giudizio impugnato non obbliga Swica a emanare una decisione che ritiene illegale. La pronuncia cantonale le impone certo di procedere a un complemento istruttorio, nel senso di una perizia medica specialistica, ma non contiene indicazioni che possano in qualche maniera restringerne la latitudine di giudizio, impedendole di scostarvisi. Un pregiudizio irreparabile nel senso suesposto non può d'altra parte essere ravvisato nell'obbligo stesso di procedere agli accertamenti completivi ordinati dall'autorità giudiziaria cantonale. Quand'anche la conclusione di quest'ultima si basasse su un accertamento dei fatti rispettivamente su un loro apprezzamento manifestamente inesatto o altrimenti lesivo del diritto ( art. 97 cpv. 1 LTF ), ciò non comporterebbe nessun pregiudizio di natura giuridica, ma solo un inutile allungamento dei tempi della procedura (v. sentenza 2C_608/2012 del 18 gennaio 2013 consid. 2.2.2 con riferimenti).

2.5. Dato che neppure si realizzano in concreto i presupposti di ammissibilità di cui all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (cfr., tra le altre, sentenze 9C_218/2007 del 19 novembre 2007 consid. 1.4 e 9C_586/2007 del 12 ottobre 2007 con riferimenti), le conclusioni di Swica volte ad ottenere l'annullamento della decisione di rinvio della Corte cantonale sono irricevibili.

3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'assicuratore ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 15 novembre 2013

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Ursprung

Il Cancelliere: Schäuble