Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Deposit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a decision made by the Social Insurance Court of the Canton of Ticino regarding unemployment insurance. The individual was required to pay a guarantee fee for court expenses, but failed to do so by the stipulated deadlines. Subsequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the lack of payment, and no court fees were imposed given the circumstances of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 3 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, art. 66 cpv. 1 in fine LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Deposit: The individual was required to pay a guarantee fee for court expenses, but failed to do so by the stipulated deadlines. Subsequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the lack of payment, and no court fees were imposed given the circumstances of the case.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Used in the final order to rule that no judicial costs were to be levied.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_681/2007
Sentenza del 31 gennaio 2008
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
F.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino,
Ufficio giuridico, piazza Governo, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 ottobre 2007.
Considerando:
che F.________ ha presentato ricorso contro il giudizio 3 ottobre 2007 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino;
che per decreto 6 novembre 2007 la I Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha assegnato all'interessato un primo termine per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte;
che mediante decreto 5 dicembre 2007 questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente il 17 dicembre 2007, per versare l'anticipo richiesto avvertendolo che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che l'insorgente non ha versato l'anticipo spese nei termini assegnati;
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ;
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, alla Unia Cassa Disoccupazione e alla Segreteria di Stato dell'economia.
Lucerna, 31 gennaio 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble