Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_675/2019 KI-generiert

Recipient v. Cantonal Social Assistance Authority (Inclusion of Insurance Benefits in Income Calculation)

Geschäftsnummer 8C_675/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involves an individual (born in 1987) who challenged decisions by the Social Support Office of the Canton of Ticino regarding the calculation of social assistance benefits for the months of July and August 2018. The office included daily allowances for an injury as part of the income considered for assistance calculations, resulting in reduced assistance payments. The regional Insurance Tribunal initially dismissed the individual's appeals against these decisions, leading to further legal proceedings, including a public hearing in 2019. The individual sought to have these insurance payments excluded from income calculations for assistance benefits, and also applied for legal aid. The case was elevated to the Swiss Federal Tribunal, where the individual contested the administrative practices and calculation methods applied by the authorities in determining his benefits, claiming they perpetuated financial hardship by double-counting income and failing to properly assess his financial situation.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cost, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 109 cpv. 3 LTF, Art. 109 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF; Recipient v. Cantonal Social Assistance Authority (Inclusion of Insurance Benefits in Income Calculation): The office included daily allowances for an injury as part of the income considered for assistance calculations, resulting in reduced assistance payments. The regional Insurance Tribunal initially dismissed the individual's appeals against these decisions, leading to further legal proceedings, including a public hearing in 2019. The individual sought to have these insurance payments excluded from income calculations for assistance benefits, and also applied for legal aid. The case was elevated to the Swiss Federal Tribunal, where the individual contested the administrative practices and calculation methods applied by the authorities in determining his benefits, claiming they perpetuated financial hardship by double-counting income and failing to properly assess his financial situation.

Schlagwörter

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Berechnung der Sozialhilfe Auszahlung der Versicherungsleistung Überversicherung Unfallversicherungssache sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Verfahren zur Kontrolle von Beihilfen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cost.

Although mentioned in the reasoning regarding the scope of review in social assistance matters, this article was NOT explicitly cited in the final orders (1-4).

Art. 106 cpv. 2 LTF

Although mentioned in the reasoning regarding the increased duty to state reasons, this article was NOT explicitly cited in the final orders (1-4).

Art. 109 cpv. 3 LTF

The Court ruled that reference can be made to the non-infringing grounds for decision contained in the cantonal judgment.

Art. 109 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was decided using the simplified procedure available for manifestly ill-founded appeals.

Art. 64 cpv. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the claims were bound to fail.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant due to their losing the case.

Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF

Although mentioned in the reasoning regarding the object of the appeal being the cantonal decision, this article was NOT explicitly cited in the final orders (1-4).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_675/2019

Sentenza del 26 novembre 2019

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Heine, Viscione,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Enzio Bertola,

ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assistenza sociale (prestazione assistanziale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 settembre 2019 (42.2019.23-24).

Fatti:

A. A.a. L'USSI con decisione del 28 giugno 2018, confermata su reclamo il 9 agosto 2018, ha concesso ad A.________, nato nel 1987, una prestazione assistenziale di fr. 210.- per il mese di luglio 2018. L'amministrazione ha considerato nel calcolo a titolo di reddito fr. 1'825.- di indennità giornaliere per infortunio.

A.b. L'USSI con decisione del 31 luglio 2018, confermata su reclamo il 9 agosto 2018, ha concesso una prestazione assistenziale ad A.________ di fr. 1'374.- per il mese di agosto 2018. Anche in questa eventualità, l'amministrazione ha considerato a titolo di reddito fr. 660.- di indennità giornaliere per infortunio.

A.c. Con due separati giudizi del 6 dicembre 2019 il Tribunale delle assicurazioni ha respinto i ricorsi di A.________ contro le decisioni su reclamo.

A.d. Con sentenza 8C_63/2019 dell'11 giugno 2019 il Tribunale federale ha annullato i giudizi cantonali e rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni, affinché fosse indetto un pubblico dibattimento.

B. Dopo che il 26 agosto 2019 ha avuto luogo un pubblico dibattimento, il 4 settembre 2019 il Tribunale cantonale delle assicurazioni con un unico giudizio ha respinto i ricorsi contro le decisioni su reclamo. La Corte cantonale ha altresì trasmesso all'USSI gli atti per pronunciarsi in merito al reclamo relativo alla prestazione assistenziale di dicembre 2018.

C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede la riforma del giudizio cantonale nel senso di reintegrare gli importi dedotti dall'USSI nella prestazione assistenziale relativa all'introito delle indennità giornaliere (2 pag. 9). Postula altresì la concessione dell'assistenza giudiziaria (2 pag. 9).

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1. Come già noto al ricorrente (sentenza 8C_63/2019 consid. 2), il potere d'esame del Tribunale federale nel campo dell'assistenza sociale è limitato. La materia è retta quasi esclusivamente dal diritto cantonale: in pratica soltanto una violazione del divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost. ) o di altri diritti fondamentali entrano in considerazione. In tal caso, vige peraltro un obbligo di motivazione accresciuto ( art. 106 cpv. 2 LTF ). Il ricorso è inammissibile nella misura in cui impropriamente rinvia in blocco ad atti della procedura precedente ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Parimenti non è possibile entrare nel merito del ricorso, quando l'insorgente contesta l'operato dell'USSI. Infatti, dinanzi al Tribunale federale oggetto di impugnazione è soltanto il giudizio cantonale e non eventuali atti resi in grado precedente (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104).

2.

2.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha innanzitutto esposto lo svolgimento del processo e le norme applicabili. La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente è al beneficio dell'assistenza sociale dal 2017. Nei calcoli delle prestazioni l'amministrazione ha tenuto conto nei redditi il versamento di indennità per perdita di guadagno a causa di infortunio. I giudici ticinesi hanno osservato che il reddito computabile e la spesa computabile ai sensi della legislazione sull'assistenza sociale conteggiati su base annua vengono riportati su base mensile per determinare il reddito disponibile residuale e l'eventuale diritto a una prestazione assistenziale mensile. In tale ottica l'assistenza copre la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia di intervento, da cui vengono dedotte eventuali prestazioni sociali di complemento. I giudici ticinesi hanno riferito di aver già esaminato la correttezza della prassi dell'amministrazione di computare un reddito percepito a fine mese nel conteggio della prestazione ordinaria mensile del mese seguente. Essi hanno deciso che l'applicazione di tale prassi deve essere limitata ai casi in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a far fronte alle spese del mese successivo e non sia stato immediatamente usato per provvedere ai costi non ancora sostenuti nel mese in cui è stato versato. Confermata nuovamente tale prassi, la Corte cantonale ha provveduto in maniera dettagliata ai calcoli per le prestazioni dei mesi di luglio e agosto 2018, confermando la bontà dell'operato dell'amministrazione.

2.2. Il ricorrente contesta la congruità del rapporto tra unità di riferimento e le singole decisioni mensili. Al dire del ricorrente la prassi amministrativa contestata crea problemi dal 2015. Agendo in quel modo, la persona in assistenza non riesce a uscire dal bisogno. La Corte cantonale non avrebbe considerato che le indennità ricevute dal ricorrente provengono da un assicuratore privato. Lamenta che la prassi amministrativa si basa sul momento del pagamento dell'importo dell'indennità assicurativa. Sostiene inoltre che gli stessi soldi sarebbero stati conteggiati due volte.

2.3. Ci si può chiedere se il ricorso adempia effettivamente le esigenze di motivazione, siccome il ricorso si limita a una esposizione discorsiva della controversia, senza dimostrare l'insostenibilità del giudizio cantonale. Sia come sia risulterebbe comunque infondato nel merito. Il ricorrente tenta in sede federale di riprendere in maniera acritica le censure già presentate in sede cantonale, a cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dato compiutamente risposta. Il metodo di conteggio sviluppato dall'amministrazione e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale (giudizio cantonale, consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato su elementi che tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze finanziarie di cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni assistenziali. Del resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è fondata sul principio della sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per chi cade nel bisogno (da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5.1). Di principio, non è insostenibile considerare le indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni (pubblica o privata che sia) nel calcolo della prestazione assistenziale. Il ricorrente peraltro non dimostra che i giudici ticinesi abbiano considerato due volte l'importo relativo alle indennità giornaliere. Per il resto, si può rinviare ai considerandi - non lesivi del diritto federale - contenuti del giudizio cantonale ( art. 109 cpv. 3 LTF ).

3. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato nella misura della sua ammissibilità, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 109 cpv. 1 lett. a LTF . La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento siccome d'acchito le pretese erano destinate all'insuccesso ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie, commisurate alla situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 26 novembre 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi