Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_672/2018 KI-generiert

Accident Insurance Appeal Dismissed for Lack of Procedural Challenge

Geschäftsnummer 8C_672/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal dispute arose between an individual, residing in Italy, and the Swiss National Accident Insurance Fund (INSAI) concerning the denial of coverage for health issues related to the individual's right hand, which were alleged to have occurred on October 19, 2015. INSAI's initial decision on February 25, 2016, concluded that these health issues were not attributable to an accident or an accident-equivalent injury, nor were they likely causally linked to an earlier accident from April 2, 2013. This decision went uncontested and became binding. The individual later attempted a procedural revision, which INSAI rejected on December 13, 2017, a decision that was upheld on February 2, 2018. The individual's appeal against this was subsequently rejected by the Ticino Insurance Tribunal on August 20, 2018. The appeal was further submitted to the Swiss Federal Tribunal, which focused on the potential errors in legal interpretation or fact-finding made by the lower court. However, the appellant failed to demonstrate any specific legal errors by the Insurance Tribunal, rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 97 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 46 LTAF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Accident Insurance Appeal Dismissed for Lack of Procedural Challenge: INSAI's initial decision on February 25, 2016, concluded that these health issues were not attributable to an accident or an accident-equivalent injury, nor were they likely causally linked to an earlier accident from April 2, 2013. This decision went uncontested and became binding. The individual later attempted a procedural revision, which INSAI rejected on December 13, 2017, a decision that was upheld on February 2, 2018. The individual's appeal against this was subsequently rejected by the Ticino Insurance Tribunal on August 20, 2018. The appeal was further submitted to the Swiss Federal Tribunal, which focused on the potential errors in legal interpretation or fact-finding made by the lower court. However, the appellant failed to demonstrate any specific legal errors by the Insurance Tribunal, rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Versicherungsleistung der Unfallversicherung Gestaltungsentscheid Versicherungsfall Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Leistungsfreiheit des Versicherers Prozessvoraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF

Used to decide on the manifestly inadmissible appeal according to the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used for the exceptional waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_672/2018

Sentenza del 7 novembre 2018

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Maillard, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________, Italia,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Casella postale 4358, 6002 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 agosto 2018 (35.2018.16).

Visto:

la decisione dell'INSAI emessa il 25 febbraio 2016, passata in giudicato incontestata, con cui l'assicuratore ha concluso che i disturbi alla salute alla mano destra occorsi il 19 ottobre 2015 al ricorrente non fossero dovuti a un infortunio o a una lesione parificabile ad un infortunio né fossero in nesso di causalità sicuro o probabile con un precedente infortunio capitato il 2 aprile 2013,

la decisione dell'INSAI del 13 dicembre 2017, confermata su opposizione il 2 febbraio 2018, con cui è stata respinta una revisione procedurale del precedente provvedimento amministrativo,

il giudizio emesso il 20 agosto 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui è stato respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,

considerando:

che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 LTF ),

che a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,

che il Tribunale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente come nel caso concreto non fossero date le condizioni per una revisione, l'assicuratore avendo rifiutato le prestazioni per ragioni giuridiche (assenza degli elementi costitutivi di un infortunio o di una lesione parificata),

che secondo la Corte cantonale incombeva al ricorrente contestare allora l'operato dell'INSAI, facendo uso dei mezzi ordinari di ricorso,

che i giudici ticinesi hanno anche escluso l'eventualità di una riconsiderazione, la decisione del 25 febbraio 2015 non rivelandosi manifestamente erronea,

che il ricorrente si dilunga a esporre nei particolari l'iter processuale del suo caso e mette in dubbio le conclusioni della decisione amministrativa del 25 febbraio 2016, ma non tenta nemmeno di dimostrare il carattere erroneo del giudizio della Corte cantonale (solo oggetto di impugnazione possibile dinanzi al Tribunale federale; art. 86 cpv. 1 lett. d LTF),

che in altre parole il ricorrente non cerca di affermare come il Tribunale delle assicurazioni abbia a torto negato le condizioni per una revisione o una riconsiderazione della precedente decisione amministrativa,

che in simili circostanze il ricorso sfugge a ogni esame di merito siccome non riferito in nessun modo all'oggetto del litigio,

che a titolo abbondanziale si può soggiungere come le censure presentabili in un ricorso al Tribunale delle assicurazioni non possono essere fatte valere in un secondo tempo in una domanda di revisione, quest'ultima essendo un rimedio sussidiario (sentenza 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3; cfr. anche per analogia art. 46 LTAF ),

che un accertamento inesatto o incompleto dei fatti andava contestato, presentando immediatamente opposizione e poi ricorso contro la decisione del 25 febbraio 2016,

che per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente (al riguardo si veda da ultimo DTF 143 I 284 e rinvii),

che in definitiva il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ,

che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 7 novembre 2018

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi