Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_669/2020 KI-generiert

Claimant's Appeal Regarding Unemployment Insurance Recalculation Inadmissible Due to Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 8C_669/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual, A.________, against the Cantonal Unemployment Insurance Fund of Ticino, which had denied his request to increase his insured earnings. A.________ sought a reassessment of his earnings for unemployment benefits, initially set at CHF 4009 but partially revised by the Cantonal Insurance Tribunal to CHF 4320, with a directive for a recalculation of benefits from July 1, 2019. A.________ further appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing for further adjustments in his interim earnings from July 2019 to May 2020 and an increase in his insured earnings from June 2020 to October 2020. He also requested compensation for moral damages and interest. The appeal centered on the interpretation of the applicable unemployment insurance regulations and procedures, following a partially favorable ruling from the Cantonal Court.

Legislator-Regeste

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Art. 97 LTF, Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Claimant's Appeal Regarding Unemployment Insurance Recalculation Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: A.________ sought a reassessment of his earnings for unemployment benefits, initially set at CHF 4009 but partially revised by the Cantonal Insurance Tribunal to CHF 4320, with a directive for a recalculation of benefits from July 1, 2019. A.________ further appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing for further adjustments in his interim earnings from July 2019 to May 2020 and an increase in his insured earnings from June 2020 to October 2020. He also requested compensation for moral damages and interest. The appeal centered on the interpretation of the applicable unemployment insurance regulations and procedures, following a partially favorable ruling from the Cantonal Court.

Schlagwörter

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Neuberechnung der Arbeitslosenentschädigung Versicherungsleistungsanspruch Pflichtleistung Arbeitslosigkeit Sachverhaltsirrtum Revision von Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural article in the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Exception to the collection of judicial costs was made under this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_669/2020

Sentenza del 17 novembre 2020

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Maillard, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, Piazza Giuseppe Buffi 4, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2020 (32.2020.27).

Visto:

la decisione del 17 febbraio 2020, confermata su opposizione il 2 aprile 2020, con cui la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa) ha respinto la richiesta di A.________, nato nel 1963, di aumento del proprio guadagno assicurato stabilito in fr. 4009.- e precisato che l'attività che stava ancora svolgendo per B.________ doveva essere decurtata dal suo diritto secondo il principio del guadagno intermedio,

il giudizio emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha parzialmente accolto il ricorso di A.________, stabilito il guadagno assicurato dal 1° luglio 2019 in fr. 4320.- e rinviato gli atti all'amministrazione per calcolare nuovamente l'importo dell'indennità di disoccupazione dal 1° luglio 2019,

il ricorso di A.________ al Tribunale federale con cui si chiede sostanzialmente di riformare il giudizio cantonale nel senso di stabilire il guadagno intermedio da luglio 2019 a maggio 2020 in fr. 12'500.-, mentre un guadagno assicurato da giugno 2020 a ottobre 2020 di fr. 5000.-, di versare un torto morale di fr. 5000.- e gli interessi di mora,

lo scritto complementare del 28 ottobre 2020 (timbro postale),

considerando:

che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 LTF ),

che solo oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale federale è il giudizio cantonale e non le decisioni della Cassa o di altre autorità (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104),

che le critiche sulla modalità di gestione delle procedure e la lotta per più di 14 anni nei confronti di funzionari pubblici lamentate dal ricorrente non possono essere esaminate, il Tribunale federale non essendo autorità di vigilanza né sul Tribunale cantonale delle assicurazioni né sulla Cassa,

che i provvedimenti adottati in passato dall'assicurazione invalidità, segnatamente la concessione di una mezza rendita per un grado d'invalidità del 58%, nemmeno sono oggetto della presente procedura e non possono essere ridiscussi in questa sede,

che per il resto a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso, ma puntuale, perché il giudizio cantonale viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,

che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),

che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha presentato diffusamente le modalità di calcolo del guadagno assicurato secondo la LADI (consid. 2.2-2.7) e l'applicazione di tali principi al caso in esame (consid. 2.8-2.11),

che il ricorrente si diffonde in una serie di considerazioni personali e di "buon senso", ma non illustra perché il giudizio cantonale sia lesivo del diritto federale o sia il risultato di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria presentata allegando il formulario attestato dal Comune di domicilio, ha perso quindi di interesse giuridico,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 17 novembre 2020

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi