Claimants Ordered to Repay Family Allowances After Failing to Report New Employment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two individuals who were ordered by a cantonal family allowance fund to repay an amount received as family allowances, which was deemed to have been wrongly obtained. The repayment decision was not contested by them. Subsequently, their request for a waiver of this repayment obligation was denied, as the authority found they had not disclosed the start of their new employment, which impacted their eligibility for the allowances. This denial was upheld upon their appeal to the Cantonal Social Insurance Court. In response, the individuals filed a public law appeal to the Federal Tribunal seeking to annul both the cantonal court's decision and the prior repayment order. The cantonal fund opposed the appeal but did not contest the request for suspension of enforcement, noting its usual practice to only pursue enforcement of final judgments. The case centers on the individual's obligation to inform the authority of changes in their employment status and the implications for their entitlement to benefits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 cpv. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 cpv. 2 LTF, Art. 9 Cost, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 13 cpv. 1 lett. a PA; Claimants Ordered to Repay Family Allowances After Failing to Report New Employment: The repayment decision was not contested by them. Subsequently, their request for a waiver of this repayment obligation was denied, as the authority found they had not disclosed the start of their new employment, which impacted their eligibility for the allowances. This denial was upheld upon their appeal to the Cantonal Social Insurance Court. In response, the individuals filed a public law appeal to the Federal Tribunal seeking to annul both the cantonal court's decision and the prior repayment order. The cantonal fund opposed the appeal but did not contest the request for suspension of enforcement, noting its usual practice to only pursue enforcement of final judgments. The case centers on the individual's obligation to inform the authority of changes in their employment status and the implications for their entitlement to benefits.
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KI-generiertThis article concerns the factual basis upon which the Federal Tribunal bases its decision, relevant context for the review of the appeal.
This provision was applied in the dispositive to order the appellants to bear the court costs due to their unsuccessful appeal.
These articles define the grounds upon which the appeal in public law can be lodged, relevant context for the partial admissibility of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_668/2017
Sentenza del 20 novembre 2017
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Heine, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
entrambi patrocinati da DAS Protezione Giuridica SA,
ricorrenti,
contro
Cassa cantonale per gli assegni familiari del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assegno familiare (assegno integrativo cantonale; restituzione),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 agosto 2017 (39.2017.11).
Fatti:
A. A.a. La Cassa cantonale degli assegni familiari del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa) con decisione del 10 gennaio 2017 ha ordinato a A.A.________ e B.A.________, nati entrambi nel 1981, di restituire l'importo di fr. 5'039.- percepiti indebitamente a titolo di assegni familiari integrativi (AFI) dal 1° dicembre 2015 al 30 settembre 2016. La decisione di restituzione non è stata impugnata.
A.b. La Cassa con decisione del 9 febbraio 2017, confermata su reclamo il 5 aprile 2017, ha rifiutato la domanda di condono, poiché non poteva essere riconosciuta la buona fede, non avendo A.A.________ e B.A.________ comunicato alla Cassa l'inizio di un'attività lavorativa in un garage.
B. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio del 21 agosto 2017 il ricorso di A.A.________ e B.A.________ contro la decisione su reclamo.
C. A.A.________ e B.A.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiedono l'annullamento sia del giudizio cantonale sia della decisione su reclamo e il rinvio della causa dall'amministrazione per ulteriore esame. Postulano altresì la concessione dell'effetto sospensivo.
La Cassa conclude per la reiezione del ricorso. Non si oppone per contro alla concessione dell'effetto sospensivo, visto che è nella prassi della Cassa procedere all'esecuzione forzata unicamente in presenza di una decisione passata in giudicato.
Diritto:
1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ( DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF ( art. 105 cpv. 2 LTF ). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall' art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).
2.
2.1. Alla base della controversia di cui al giudizio impugnato si presenta una richiesta di restituzione di assegni familiari del diritto cantonale ticinese (sull'origine e la natura di questi assegni si veda DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.).
2.2. La violazione del diritto cantonale, quand'anche dovesse rinviare a norme o concetti del diritto federale ( DTF 140 II 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.), non costituisce un motivo di ricorso al Tribunale federale ( DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell' art. 9 Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Giova ricordare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata. Il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se l'autorità precedente ha emanato un giudizio, il quale si dimostra - e ciò non solo nella motivazione, bensì anche nel suo risultato - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un chiaro principio giuridico e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità ( DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 339).
3.
3.1. Laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali o di norme del diritto cantonale, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso ( art. 106 cpv. 2 LTF ). Le esigenze di motivazione in queste evenienze sono accresciute e i ricorrenti devono esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali ( DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69).
3.2. A lunghi tratti il ricorso non rispetta queste esigenze. Da un lato i ricorrenti presentano le loro critiche come se il Tribunale federale potesse disporre di un libero potere di esame. Da un altro lato pretendono la violazione del diritto materiale federale, inapplicabile al caso concreto, sollevando solo in minima parte la lesione di diritti fondamentali, segnatamente del divieto dell'arbitrio e del principio della parità di trattamento.
4.
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni ritenute applicabili e le condizioni per il condono, ha giustificato il proprio diniego, rimarcando innanzitutto che la decisione di restituzione è passata in giudicato, in modo particolare per quanto attiene alla correttezza delle somme. La Corte cantonale ha comunque ritenuto utile ribadire il concetto di rilevante cambiamento delle condizioni economiche (ossia un mutamento di fr. 1'200.- annui del reddito disponibile) e lo scopo dell'obbligo di informare. I giudici ticinesi hanno altresì osservato che l'obbligo di annunciare ogni cambiamento era indicato anche nelle decisioni del 18 novembre 2015 e del 29 agosto 2016, non potendo quindi i ricorrenti ignorare questo onere. Richiamando le prove agli atti, la Corte cantonale ha sottolineato che i ricorrenti hanno segnalato dell'attività lucrativa al garage solamente nel settembre 2016. Secondo i giudici di merito, i ricorrenti dalla semplice lettura dei documenti potevano accorgersi che la Cassa non aveva considerato quell'attività lucrativa. Il Tribunale delle assicurazioni ha per finire negato anche una violazione del dovere di diligenza della Cassa, poiché l'amministrazione non poteva rendersi conto che il ricorrente esercitava un'attività lucrativa, non figurando alcun versamento sui conti nel mese di settembre 2015. Da qui è stata ritenuta non adempiuta in definitiva la condizione della buona fede dei ricorrenti e quindi ogni possibilità di condono.
4.2. Le censure dei ricorrenti non hanno alcun pregio. Nell'ambito della limitatissima ricevibilità del ricorso, le considerazioni della Corte cantonale sono tutt'altro che insostenibili. Le critiche dei ricorrenti sono impostate sull'erroneo assunto che spetterebbe innanzitutto alla Cassa indagare sulla situazione degli interessati. Al contrario, sono invece i beneficiari di prestazioni sociali, queste ultime peraltro finanziate soprattutto dal Cantone e in maniera minoritaria dagli stessi beneficiari ( DTF 143 I 1 consid. 4.3.2 e 4.3.3 pag. 15), a doversi fare parte diligente e segnalare esplicitamente le informazioni necessarie (cfr. anche art. 13 cpv. 1 lett. a PA e art. 26 cpv. 1 lett. a della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL 3.3.1.1]). Del resto, i ricorrenti pretendono ancora che la "situazione economica non è minimamente cambiata", ma perfino in sede federale non dimostrano con numeri alla mano che i considerandi dei giudici ticinesi siano nel loro risultato manifestamente erronei o frutto di un calcolo arbitrario.
5. Ne segue che il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). L'emanazione della sentenza finale rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e per informazione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 novembre 2017
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi