Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_648/2022 KI-generiert

Beneficiary Ordered to Repay Home Care Aid After Moving to Retirement Home

Geschäftsnummer 8C_648/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who had been receiving direct financial assistance for home maintenance expenses since April 2013. After moving to a nursing home on January 15, 2019, the Cantonal Office for Elderly and Home Care revised the assistance amount for early January 2019 to CHF 314 and sought reimbursement of CHF 8534 for the rest of that year. This decision was contested by the individual but was upheld by the Cantonal Court and later the Administrative Court of the Canton of Ticino. The individual's daughter filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the funds had been used for moving and cleaning expenses and there were no funds left to refund. However, the Federal Tribunal noted procedural issues with the appeal, as it was not properly submitted on behalf of the original beneficiary or by a legal representative.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 9 Cost, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 5 LTF; Beneficiary Ordered to Repay Home Care Aid After Moving to Retirement Home: After moving to a nursing home on January 15, 2019, the Cantonal Office for Elderly and Home Care revised the assistance amount for early January 2019 to CHF 314 and sought reimbursement of CHF 8534 for the rest of that year. This decision was contested by the individual but was upheld by the Cantonal Court and later the Administrative Court of the Canton of Ticino. The individual's daughter filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the funds had been used for moving and cleaning expenses and there were no funds left to refund. However, the Federal Tribunal noted procedural issues with the appeal, as it was not properly submitted on behalf of the original beneficiary or by a legal representative.

Schlagwörter

KI-generiert
Pensionierung Unterhaltspflichten Sozialhilfeempfänger Beschwerdelegitimation häusliche Pflege unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible using this procedural rule.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to decide to waive imposing judicial costs upon the losing party due to the specific circumstances of the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_648/2022

Sentenza del 1° dicembre 2022

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Wirthlin, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, residenza governativa, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 26 ottobre 2022 (52.2020.584).

Fatti:

A. L'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del Cantone Ticino, preso atto che A.________ - beneficiaria di un aiuto diretto alle spese di mantenimento a domicilio dall'aprile 2013 - si era trasferita in una casa per anziani dal 15 gennaio 2019, con decisione del 3 febbraio 2020, confermata su reclamo il 16 marzo 2020, ha ridefinito l'ammontare del contributo per le spese di mantenimento a domicilio per il periodo dal 1° al 15 gennaio 2019 in fr. 314 e nel contempo ha chiesto la restituzione del maggior contributo versatole per il resto dell'anno 2019 di fr. 8534. Con giudizio del 2 dicembre 2020 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su reclamo in tema di restituzione.

B. Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con sentenza del 26 ottobre 2022 ha respinto il ricorso di A.________ e confermato la decisione impugnata.

C. B.________, figlia di A.________, inoltra il 2 novembre 2022 un ricorso al Tribunale federale (timbro postale), come pure un complemento il 12 novembre 2022 (timbro postale).

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).

1.2. L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF prevede che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti.

1.3. Il diritto dell'assistenza e della cura a domicilio è retto sostanzialmente dal diritto cantonale e dinanzi al Tribunale federale può essere concretamente censurata solo la lesione di diritti fondamentali, segnatamente la violazione del divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost. ; sul tema cfr. DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2 con riferimenti) e, in questo caso, le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose ( art. 106 cpv. 2 LTF ; cfr. DTF 139 I 229 consid. 2.2 con riferimenti), ovvero la ricorrente deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, in quale misura sarebbero violati i suoi diritti fondamentali.

1.4. Il ricorso è stato introdotto dalla figlia di A.________ che precisa non essere né il tutore né il rappresentante. Il rimedio non è quindi firmato né dalla presumibile ricorrente, A.________, né da un suo rappresentante legale, in violazione delle esigenze poste dall' art. 42 cpv. 1 LTF . Non era necessario assegnare un termine per sanare il vizio constatato ( art. 42 cpv. 5 LTF ) dal momento che il gravame va in ogni modo già dichiarato inammissibile per i motivi esposti di seguito.

2.

2.1. L'oggetto del contendere dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale era il rimborso dell'aiuto diretto per le spese di mantenimento a domicilio per il periodo dal 15 gennaio al 31 dicembre 2019, ossia dalla partenza definitiva dal proprio domicilio di A.________ per trasferirsi in casa per anziani.

2.2. La Corte cantonale, accertata l'estinzione del diritto all'aiuto diretto in quanto con il trasferimento del domicilio il 15 gennaio 2019 in casa per anziani veniva a mancare lo scopo per cui era stato concesso - ovvero sostenere finanziariamente la scelta di restare a vivere presso la propria abitazione - ha chiesto la restituzione di quanto già versato per il 2019 oltre il 15 gennaio.

2.3. Con il ricorso al Tribunale federale viene riferito che i soldi chiesti in restituzione sono stati usati per il trasloco e la pulizia dell'appartamento prima del trasferimento di A.________ in casa per anziani e che non ve ne sono più per essere rimborsati. In concreto non viene censurato il principio e l'importo della restituzione ma il gravame si esaurisce in un'apodittica contestazione di quanto stabilito dai Giudici cantonali formulata in modo appellatorio (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) e non sono manifestamente soddisfatte le esigenze di motivazione di cui agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

3. Il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ; esso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, compresa la figlia B.________, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

Lucerna, 1° dicembre 2022

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Wirthlin

La Cancelliera: Cometta Rizzi