Appeal Rejected for Failure to State Legal Grounds in Unemployment Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge regarding unemployment insurance, wherein the appellant contested a judgment made by the Cantonal Insurance Court that declined to examine the merits of the case due to the appellant's failure to file a timely appeal. The appellant had prolonged the retention period of a postal delivery containing the decision, which resulted in the lapse of the statutory appeal deadline. The Court noted that the reasons provided in the appeal lacked clarity on how the contested judgment violated the law, and thus deemed the appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 47 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Appeal Rejected for Failure to State Legal Grounds in Unemployment Insurance Case: The appellant had prolonged the retention period of a postal delivery containing the decision, which resulted in the lapse of the statutory appeal deadline. The Court noted that the reasons provided in the appeal lacked clarity on how the contested judgment violated the law, and thus deemed the appeal manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and decided using the simplified procedure based on this article.
Exceptional decision not to collect judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_642/2018
Sentenza del 19 settembre 2018
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa disoccupazione Cristiano Sociale OCST, via Serafino Balestra 19, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 luglio 2018 (38.2018.23).
Visto:
il ricorso del 14 settembre 2018 (timbro postale) presentato contro il giudizio emesso il 16 luglio 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per tardività, non è entrato nel merito del ricorso cantonale,
considerando:
che per l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura il giudizio cantonale violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti di fatto manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che il ricorrente si dilunga nell'esporre le vicissitudini con il suo precedente datore di lavoro, aspetti apparententemente trasmessi al Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma non attinenti in alcun modo con i considerandi del giudizio impugnato e nemmeno relativo all'assicurazione contro la disoccupazione,
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente l'impossibilità di esaminare nel merito il ricorso cantonale, siccome il ricorrente, avendo prolungato la giacenza dell'invio postale raccomandato contenente la decisione su opposizione, ha provocato la decorrenza del termine di ricorso,
che infatti i termini stabiliti dalla legge, come i termini di opposizione e ricorso, non possono essere prorogati (cfr. art. 47 cpv. 1 LTF ),
che per legge una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (cfr. art. 44 cpv. 2 LTF ),
che è opportuno ricordare come la possibilità concessa dalla Posta Svizzera di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permetta in alcun modo di posticipare il momento della notificazione, determinante per il computo dei termini ricorsuali, la quale interviene per legge al più tardi e in ogni caso il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna ( DTF 134 V 49 consid. 4 pag. 51 seg. con riferimenti),
che anche una restituzione del termine deve essere d'acchito esclusa, il ricorrente non invocando alcun impedimento, ma soltanto in maniera generica "una forte pressione emotivo-cerebrale",
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 19 settembre 2018
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi