Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_64/2025 KI-generiert

Social Assistance Recipient Challenges Inclusion of Child Support as Income

Geschäftsnummer 8C_64/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Con sentenza del 30 dicembre 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ in materia di assistenza sociale. Sulla base del diritto cantonale applicabile (cfr. in particolare la legge ticinese sull'assistenza sociale [Las/TI; RL 871.100] e la legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 870.100], la Corte cantonale ha tutelato la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale dell'inserimento del Cantone Ticino del 5 settembre 2024, con la quale veniva riconosciuta all'interessata una prestazione assistenziale pari a fr. 566.- per il mese di aprile 2024. I primi giudici hanno ritenuto corretto che fosse stato computato, tra le entrate dell'unità di riferimento composta da A.________ e il figlio, il contributo di mantenimento corrisposto per quest'ultimo dal padre per fr. 1'050.- al mese. Ciò a maggior ragione considerando che nel mese di aprile 2024 ella aveva utilizzato proprio quell'importo, allorquando il suo conto corrente postale risultava scoperto, per far fronte alle spese quotidiane e non per restituire alla sorella quanto anticipato per il perfezionamento linguistico del figlio.

Legislator-Regeste

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Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Social Assistance Recipient Challenges Inclusion of Child Support as Income: Sulla base del diritto cantonale applicabile (cfr. in particolare la legge ticinese sull'assistenza sociale [Las/TI; RL 871.100] e la legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 870.100], la Corte cantonale ha tutelato la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale dell'inserimento del Cantone Ticino del 5 settembre 2024, con la quale veniva riconosciuta all'interessata una prestazione assistenziale pari a fr. 566.- per il mese di aprile 2024. I primi giudici hanno ritenuto corretto che fosse stato computato, tra le entrate dell'unità di riferimento composta da A.________ e il figlio, il contributo di mantenimento corrisposto per quest'ultimo dal padre per fr. 1'050.- al mese. Ciò a maggior ragione considerando che nel mese di aprile 2024 ella aveva utilizzato proprio quell'importo, allorquando il suo conto corrente postale risultava scoperto, per far fronte alle spese quotidiane e non per restituire alla sorella quanto anticipato per il perfezionamento linguistico del figlio.

Schlagwörter

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Kindesunterhalt Sozialhilfebezüger sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Staatliche Beihilfen Sozialstaat Familienleistungsausgleich

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide that the appeal is manifestly inadmissible via the simplified procedure.

art. 66 cpv. 1 LTF

Used to state that judicial costs shall not be levied against the unsuccessful party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_64/2025

Sentenza del 10 marzo 2025

IV Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Viscione, Presidente,

Cancelliere Colombi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 dicembre 2024 (42.2024.37).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1.

Con sentenza del 30 dicembre 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ in materia di assistenza sociale.

Sulla base del diritto cantonale applicabile (cfr. in particolare la legge ticinese sull'assistenza sociale [Las/TI; RL 871.100] e la legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 870.100], la Corte cantonale ha tutelato la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale dell'inserimento del Cantone Ticino del 5 settembre 2024, con la quale veniva riconosciuta all'interessata una prestazione assistenziale pari a fr. 566.- per il mese di aprile 2024. I primi giudici hanno ritenuto corretto che fosse stato computato, tra le entrate dell'unità di riferimento composta da A.________ e il figlio, il contributo di mantenimento corrisposto per quest'ultimo dal padre per fr. 1'050.- al mese. Ciò a maggior ragione considerando che nel mese di aprile 2024 ella aveva utilizzato proprio quell'importo, allorquando il suo conto corrente postale risultava scoperto, per far fronte alle spese quotidiane e non per restituire alla sorella quanto anticipato per il perfezionamento linguistico del figlio.

1.2.

A.________ ha impugnato con un "ricorso" il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale.

2. Conformemente all'

art. 42 cpv. 1 e 2 LTF

, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (

art. 106 cpv. 2 LTF

). Salvo nei casi citati dall'

art. 95 LTF

, la violazione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso si può denunciare un'applicazione che lede il diritto federale e, segnatamente, il divieto d'arbitrio o altri diritti costituzionali (

DTF 137 V 143

consid. 1.2).

3. Nella fattispecie, seppure il ricorso già si palesi sprovvisto di conclusioni chiare (comunque, alla sua lettura, nondimeno interpretabili), la ricorrente neppure pretende - e tantomeno dimostra - il carattere arbitrario nell'applicazione del diritto cantonale o nell'accertamento dei fatti, oppure ancora la violazione di altri diritti costituzionali.

4. Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'

art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

.

5. Viste le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (

art. 66 cpv. 1 LTF

).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 10 marzo 2025

In nome della IV Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Viscione

Il Cancelliere: Colombi