Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_638/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Social Assistance Reimbursement Appeal on Formal Grounds

Geschäftsnummer 8C_638/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, A.________, who was a recipient of social assistance benefits since November 2003. The Social Support and Integration Office of Canton Ticino (USSI) issued a decision on August 5, 2020, demanding the reimbursement of CHF 5975.20 from A.________ due to an inheritance received, which increased his relevant assets. A.________ contested the USSI's decision to deduct monthly amounts from his assistance to repay this sum for the period from August 2021 to April 2022. The Insurance Tribunal of Canton Ticino rejected A.________'s appeal against the USSI's decision on May 6, 2022, which confirmed the deductions. Subsequently, A.________ filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on November 2, 2022, challenging the cantonal tribunal's verdict.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 9 Cost, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Social Assistance Reimbursement Appeal on Formal Grounds: The Social Support and Integration Office of Canton Ticino (USSI) issued a decision on August 5, 2020, demanding the reimbursement of CHF 5975.20 from A.________ due to an inheritance received, which increased his relevant assets. A.________ contested the USSI's decision to deduct monthly amounts from his assistance to repay this sum for the period from August 2021 to April 2022. The Insurance Tribunal of Canton Ticino rejected A.________'s appeal against the USSI's decision on May 6, 2022, which confirmed the deductions. Subsequently, A.________ filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on November 2, 2022, challenging the cantonal tribunal's verdict.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Sozialhilfe Mindestleistungen sozialversicherungsrechtlicher Vorbescheid Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Grundrechte Rechtshilfe in Zivilsachen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision, which governs simplified procedure for non-compliant appeals.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to waive the imposition of judicial costs on the losing party due to the specific circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_638/2022

Sentenza del 24 novembre 2022

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Wirthlin, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 ottobre 2022 (42.2022.41).

Fatti:

A. Con decisione del 5 agosto 2020, passata incontestata in giudicato, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (di seguito USSI) ha chiesto ad A.________ - beneficiario di prestazioni assistenziali dal novembre 2003 - il rimborso di fr. 5975.20 in considerazione della ricezione di una quota ereditaria, con conseguente acquisizione di una sostanza rilevante.

B. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con sentenza del 3 ottobre 2022 ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso di A.________ contro la decisione su reclamo del 6 maggio 2022, con cui l'USSI ha sostanzialmente confermato le sue pronunce del 17 agosto 2021 e del 10 gennaio 2022 che stabilivano il fabbisogno mensile dell'assicurato e gli importi delle trattenute sulle prestazioni assistenziali per i mesi da agosto 2021 ad aprile 2022 quale rimborso dell'importo di fr. 5975.20.

C. A.________ inoltra il 2 novembre 2022 (timbro postale) un ricorso al Tribunale federale contro tale sentenza.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).

1.2. L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF prevede che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti.

1.3. Il diritto dell'assistenza sociale è retto sostanzialmente dal diritto cantonale e dinanzi al Tribunale federale può essere concretamente censurata solo la lesione di diritti fondamentali, segnatamente la violazione del divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost. ; sul tema cfr. DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2 con riferimenti) e, in questo caso, le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose ( art. 106 cpv. 2 LTF ; cfr. DTF 139 I 229 consid. 2.2 con riferimenti), ovvero il ricorrente deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, in quale misura sarebbero violati i suoi diritti fondamentali.

2.

2.1. L'oggetto del contendere dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale era la legittimazione a trattenere mensilmente dalle prestazioni assistenziali del ricorrente un importo a titolo di parziale rimborso di fr. 5975.20 riferito alla decisione dell'USSI del 5 agosto 2020, cresciuta nel frattempo in giudicato, per i mesi da agosto 2021 ad aprile 2022.

2.2. La Corte cantonale ha concluso che tale era il caso e ha accertato la correttezza degli importi trattenuti, a conferma della decisione su reclamo dell'USSI del 6 maggio 2022. Essa ha altresì evidenziato che il rimborso era stato effettuato solo parzialmente e che l'USSI aveva anche reso il 3 maggio 2022 una decisione sulle trattenute per i mesi da maggio a novembre 2022, ma che non era ancora stata emanata una decisione su reclamo sulle censure mosse da A.________ contro tale decisione. Per questo motivo la Corte cantonale ha pronunciato che il ricorso, nella misura della sua ricevibilità, è respinto e gli atti trasmessi all'USSI affinché decida sul reclamo interposto da A.________ contro la decisione del 3 maggio 2022.

2.3. Con il ricorso introdotto al Tribunale federale il 2 novembre 2022 (timbro postale), il ricorrente si limita a comunicare la sua volontà di ricorrere contro, tra l'altro, "il Tribunale cantonale", limitandosi segnatamente ad allegare il suo precedente gravame - pervenuto al Tribunale cantonale l'8 giugno 2022 - contro la decisione dell'USSI del 6 maggio 2022, chiedendo sostanzialmente di prenderne atto. Il ricorrente trascura che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale ( art. 42 cpv. 2 LTF ), ma che occorre confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, in particolare nel caso in esame dimostrando il carattere arbitrario degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte cantonale. Il ricorrente omette così di confrontarsi con la necessità di motivazione a tal riguardo.

3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , esso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 24 novembre 2022

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Wirthlin

La Cancelliera: Cometta Rizzi