AVS/AI Supplementary Benefits Appeal Withdrawn
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPrestazione complementare all'AVS/AI (ritiro del ricorso), ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 gennaio 2025 (33.2024.17). che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 cpv. 1 PC, Art. 66 cpv. 2 LTF, art. 32 cpv. 2 LTF, art. 71 LTF; AVS/AI Supplementary Benefits Appeal Withdrawn: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the considerations alongside Art. 71 LTF, which governs the removal of the case from the roll upon withdrawal of the appeal, as reflected in order 1.
Cited in the considerations, this provision is applied in Order 2 regarding the waiver of judicial costs.
Cited in the considerations, this procedural provision is applied in conjunction with Art. 32 para. 2 LTF for removing the case from the roll due to withdrawal of the appeal (Order 1).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_63/2025
Decreto del 25 febbraio 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (ritiro del ricorso), ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 gennaio 2025 (33.2024.17).
Visto:
lo scritto del 12 febbraio 2025 con il quale A.________ ha ritirato il ricorso del 30 gennaio 2025 (timbro postale) contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 gennaio 2025,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF
, in relazione con l' art. 73 cpv. 1 PC (RS 273),
che in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie,
per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 25 febbraio 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi