Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_553/2015 KI-generiert

Insured Denied Coverage for Tendon Transfer Surgery Following Wrist Fracture

Geschäftsnummer 8C_553/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after sustaining a wrist fracture from a fall in August 2013, received regular injury insurance benefits from the Swiss National Accident Insurance Institute. However, the insurance provider later denied coverage for an anticipated tendon transfer surgery and declared the individual fully fit for work as of October 2014. Following the rejection, the individual appealed to the Cantonal Insurance Court, which upheld the insurer's decision. Subsequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking annulment of the cantonal judgment and requesting coverage for the surgery costs, loss of earnings, and any potential permanent disability compensation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 95 LTF, Art. 97 cpv. 2 LTF, Art. 105 cpv. 3 LTF, Art. 6 LPGA, Art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Insured Denied Coverage for Tendon Transfer Surgery Following Wrist Fracture: However, the insurance provider later denied coverage for an anticipated tendon transfer surgery and declared the individual fully fit for work as of October 2014. Following the rejection, the individual appealed to the Cantonal Insurance Court, which upheld the insurer's decision. Subsequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking annulment of the cantonal judgment and requesting coverage for the surgery costs, loss of earnings, and any potential permanent disability compensation.

Schlagwörter

KI-generiert
Invalidenleistungen des Versicherten Krankenversicherer Handgelenksverletzung sturzbedingte Körperschädigung Sistierung der Versicherung medizinische Überprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 cpv. 2 lett. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant due to the rejection of the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_553/2015 {T 0/2}

Sentenza del 22 gennaio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Ursprung, Heine,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione

contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (prestazione di cura),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 giugno 2015.

Fatti:

A. Il 24 agosto 2013, A.________, nata nel 1960, architetto-paesaggista e assicurata contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è caduta mentre stava passeggiando e ha riportato, secondo il rapporto di uscita del 30 agosto 2013 dell'Ospedale B.________, la frattura del polso sinistro. L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 novembre 2014, l'assicuratore ha negato la copertura dei costi afferenti al prospettato intervento di trasferimento tendineo e ha dichiarato A.________ abile al lavoro in misura completa a far tempo dal 18 ottobre 2014. L'INSAI ha confermato in data 20 gennaio 2015 la sua decisione.

B. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con pronuncia del 20 febbraio 2015 il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratore infortuni.

C. A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale, al quale chiede sostanzialmente, protestate spese e ripetibili, l'annullamento del giudizio cantonale e la presa a carico di tutte le spese, la perdita di guadagno derivanti da lesioni corporali occorse in seguito all'operazione di posizionamento della placca volare e un'indennità lavorativa nonché un'indennità eventuale per il danno residuo permanente.

Diritto:

1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . L'accertamento dei fatti può venire censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ( art. 97 cpv. 2 LTF ); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 3 LTF ).

2. Oggetto del contendere è il diritto della ricorrente a prestazioni dell'assicurazione infortuni per l'intervento chirurgico di transfert tendineo, siccome pienamente abile al lavoro. La questione di un'indennità lavorativa e del danno eventuale esulano dalla lite, perché non sono stati affrontati con una decisione formale ( DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti). Sotto questo profilo il ricorso si rivela quindi inammissibile.

3. Nei considerandi del giudizio impugnato l'autorità giudiziaria cantonale ha indicato in modo corretto le norme legali e l'ordinamento giurisprudenziale applicabili in concreto per quanto riguardano l'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione infortuni ( art. 10, 16 e 54 LAINF e art. 6 LPGA ).

4. L'INSAI e il Tribunale cantonale hanno essenzialmente fondato il loro giudizio sui rapporti dei medici interni all'amministrazione. I giudici di prime cure hanno giustamente rilevato che la ricorrente ha ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione e dunque il prospettato intervento chirurgico di trasferimento tendineo non può avere lo scopo di migliorare sensibilmente il suo stato di salute infortunistico. I relativi costi non possono essere posti a carico dell'assicuratore infortuni. Il ricorso è chiaramente volto all'insuccesso, quando contesta il giudizio cantonale, sottolineando il recupero totale della mano sinistra dopo l'operazione. Anche le valutazioni del Prof. Dr. med. C.________, specialista in chirurgia ortopedica, traumatologia dell'apparato locomotore e chirurgia della mano, con rapporto del 4 aprile 2014 ha negato qualsivoglia relazione con i sintomi lamentati dall'assicurata e non ha riscontrato alcun elemento oggettivo. Del resto nemmeno i pareri dei medici evocati dall'assicurata nel ricorso non sono in grado di mettere in dubbio tali conclusioni. In concreto, l'istanza precedente ha ritenuto dimostrato, che alla data di chiusura del caso da parte della INSAI, l'assicurata non presentava alcuna inabilità lavorativa, di modo che l'assicuratore resistente poteva legittimamente negare la copertura dei costi afferenti al prospettato intervento chirurgico.

5. In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità, secondo la procedura semplificata dell' art. 109 cpv. 2 lett. a LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 22 gennaio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi