Unemployment Insurance Appeal Inadmissible for Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal regarding unemployment insurance, specifically questioning the applicant's status as a cross-border worker and entitlement to benefits in Italy. The applicant challenged a decision made by the Cantonal Insurance Court, which had determined that she should be regarded as a front-liner. The appeal ultimately was deemed manifestly inadmissible due to the lack of sufficient arguments illustrating how the previous court's ruling violated the law or contained clearly incorrect findings. The applicant failed to address the reasoning provided by the lower court adequately and simply reiterated her previous assertions without demonstrating factual errors. Consequently, the appeal was dismissed without the imposition of court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Unemployment Insurance Appeal Inadmissible for Formal Defects: The applicant challenged a decision made by the Cantonal Insurance Court, which had determined that she should be regarded as a front-liner. The appeal ultimately was deemed manifestly inadmissible due to the lack of sufficient arguments illustrating how the previous court's ruling violated the law or contained clearly incorrect findings. The applicant failed to address the reasoning provided by the lower court adequately and simply reiterated her previous assertions without demonstrating factual errors. Consequently, the appeal was dismissed without the imposition of court costs.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
The decision states that no judicial costs are to be levied, citing the second sentence of this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_521/2015 {T 0/2}
Sentenza del 9 settembre 2015
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione
(presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 giugno 2015.
Visto:
il ricorso del 15 luglio 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
lo scritto del 17 luglio 2015 con il quale, per ordine della Presidente della I Corte di diritto sociale, la ricorrente è stata informata che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
il silenzio della ricorrente,
considerando:
che giusta l' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni e a scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia,
che oltretutto nell'ambito dell'accertamento dei fatti, aspetto su cui la ricorrente impernia il suo ricorso, non basta criticare la decisione precedente come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella della Corte cantonale, bensì occorre spiegare almeno succintamente perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato ( DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che si prescinde dalla riscossione di spese ( art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 9 settembre 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi