Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_519/2022 KI-generiert

Restaurant Unemployment Insurance Denial Upheld Due to Failure to Substantiate Federal Law Violation

Geschäftsnummer 8C_519/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal concerning a decision by the labor section of the Canton of Ticino, which denied a company's request for reduced work hours for two of its three employees due to a 30% work loss attributed to the COVID-19 pandemic. The initial application, submitted on March 1, 2022, cited pandemic-related impacts, but the Canton of Ticino's Insurance Court upheld the decision, attributing the loss to non-temporary economic factors such as proximity to Italy, unfavorable Euro/Swiss franc exchange rates, increased costs due to the Ukraine conflict, and normal business risks rather than the pandemic, which had ceased affecting the restaurant industry by February 17, 2022. The appellant failed to demonstrate a violation of Swiss law at the federal level, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 97 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 prima, art. 66 cpv. 1 prima frase LTF; Restaurant Unemployment Insurance Denial Upheld Due to Failure to Substantiate Federal Law Violation: The initial application, submitted on March 1, 2022, cited pandemic-related impacts, but the Canton of Ticino's Insurance Court upheld the decision, attributing the loss to non-temporary economic factors such as proximity to Italy, unfavorable Euro/Swiss franc exchange rates, increased costs due to the Ukraine conflict, and normal business risks rather than the pandemic, which had ceased affecting the restaurant industry by February 17, 2022. The appellant failed to demonstrate a violation of Swiss law at the federal level, leading to the dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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Arbeitslosenversicherung vorübergehender Arbeitsausfall konjunkturelle Arbeitslosigkeit Versicherungsgesellschaften Arbeitszeit Verzicht auf Lohnansprüche

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article due to insufficient motivation.

art. 66 cpv. 1 prima frase LTF

The decision waived the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_519/2022

Sentenza del 22 settembre 2022

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Wirthlin, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 luglio 2022 (38.2022.32).

Visto:

la decisione su opposizione del 1° aprile 2022 con cui la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha respinto la domanda di lavoro ridotto presentata il 1° marzo 2022 in favore di due dipendenti di B.________ Sagl (su tre attivi), la quale gestisce il Ristorante C.________, per cui è stata una perdita di lavoro del 30% riconducibile a suo dire alla pandemia COVID-19,

la sentenza emessa il 25 luglio 2022 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il ricorso di B.________ Sagl contro la decisione su opposizione,

la lettera del 6 settembre 2022 con cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso per competenza al Tribunale federale la corrispondenza intercorsa con B.________ Sagl dal 29 agosto 2022,

considerando:

che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 LTF ),

che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 139 I 306 consid. 1.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1), ma occorre confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 264 consid. 2.3),

che, diversamente da altre procedure, dinanzi al Tribunale federale occorre presentare entro il termine legale un atto di ricorso completo di tutte le censure motivate, senza possibilità né di rinviare in alcun modo in un secondo tempo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti ( DTF 137 IV 339 consid. 2.4; 132 I 42 consid. 3.3.4) né di ottenere la concessione di un termine suppletorio per completare la motivazione del ricorso (sentenza 8C_232/2022 del 21 aprile 2022),

che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha negato il diritto alle prestazioni, lasciando ricondurre la perdita a motivi congiunturali non temporanei (vicinanza all'Italia, cambio sfavorevole Euro/franco svizzero, aumento delle spese a causa del conflitto in Ucraina) e al normale rischio aziendale, ma non per la pademia COVID-19, le cui restrizioni alla ristorazione erano ormai terminate dal 17 febbraio 2022 (giudizio cantonale, consid. 2.10),

che nei diversi scritti inoltrati, la ricorrente mette in luce la chiusura per difficoltà economiche di diversi esercizi pubblici e l'impennata dei costi del gas,

che la ricorrente non censura alcuna violazione del diritto federale, ma si limita a evocare circostanze soggettive, le quali non possono essere considerate dinanzi al Tribunale federale,

che pertanto non si può entrare nel merito del rimedio manifestamente non motivato in modo sufficiente e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che si rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 22 settembre 2022

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Wirthlin

Il Cancelliere: Bernasconi