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8C_500/2021 KI-generiert

Cantonal Strike Regulation Appeal Withdrawn, Case Struck from Docket

Geschäftsnummer 8C_500/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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In this case brought before the Swiss Federal Tribunal, a Swiss public service union challenged a decision by the Council of State of the Republic and Canton of Ticino, issued in November 2012, which regulated the right to strike for cantonal employees while ensuring the minimum functioning of public services, including schools. The union filed an appeal with the cantonal administrative court to annul the requirement for minimum service during strikes and the obligation for public employees to notify their superiors of their intention to strike. The cantonal administrative court deemed the governmental resolution as a normative act rather than a decision subject to appeal and thus declared the union's appeal inadmissible, transferring the case to the Federal Tribunal. However, the union later withdrew its appeal before the Federal Tribunal could rule on it.

Legislator-Regeste

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Art. 82 lett. b LTF, Art. 73 cpv. 1 PC, art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Cantonal Strike Regulation Appeal Withdrawn, Case Struck from Docket: The union filed an appeal with the cantonal administrative court to annul the requirement for minimum service during strikes and the obligation for public employees to notify their superiors of their intention to strike. The cantonal administrative court deemed the governmental resolution as a normative act rather than a decision subject to appeal and thus declared the union's appeal inadmissible, transferring the case to the Federal Tribunal. However, the union later withdrew its appeal before the Federal Tribunal could rule on it.

Schlagwörter

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Streikrecht Verwaltungsakte Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten Eröffnung des Entscheids Rückzug des Rechtsbegehrens Dauer der Landesverweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 cpv. 2 e 71 LTF

Cited in conjunction with Art. 73 cpv. 1 PC to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Applied to waive the collection of judicial costs due to the particularities of the case.

art. 73 cpv. 1 PC

Cited in conjunction with Art. 32 cpv. 2 and 71 LTF to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_500/2021

Decreto dell'11 ottobre 2021

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Maillard, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

Sindacato svizzero dei servizi pubblici SSP/VPOD Zurigo/Lugano, patrocinato dall'avv. Mario Branda,

ricorrente,

contro

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Diritto della funzione pubblica (ritiro del ricorso),

ricorso contro la risoluzione emanata il

16 novembre 2012 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (n. 6503).

Visto:

la risoluzione governativa n. 6503 emanata il 16 novembre 2012 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino con cui l'Esecutivo ticinese ha disciplinato per i dipendenti cantonali il diritto di sciopero, imponendo la garanzia del funzionamento minimo anche alle scuole di ogni ordine e grado,

l'indicazione contenuta in detta risoluzione che riservava la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,

il ricorso del Sindacato SSP/VPOD del 3 dicembre 2012 (timbro postale), indirizzato al Tribunale cantonale amministrativo, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'imposizione del servizio minimo per le scuole di ogni ordine e servizio e dell'obbligo per il dipendente pubblico di annunciare preventivamente al proprio superiore l'adesione allo sciopero,

la sentenza emessa il 12 luglio 2021 dal Tribunale cantonale amministrativo che ha considerato la risoluzione governativa alla stregua di un atto normativo, negandone un carattere decisionale impugnabile, e che ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso, trasmettendo d'ufficio il ricorso al Tribunale federale,

la non impugnazione della sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale,

il decreto del 24 settembre 2021 con cui per ordine del Presidente della I Corte di diritto sociale è stato richiesto un anticipo delle spese,

lo scritto dell'8 ottobre 2021 (timbro postale) con il quale il Sindacato SSP/VPOD ha ritirato il ricorso,

considerando:

che non di rado la differenza tra decisioni e atti normativi nel campo del personale pubblico non è evidente ( DTF 136 I 323 consid. 4; sentenza 8C_13/2015 del 28 gennaio 2016 consid. 1.4),

che l'impugnazione diretta di ordinanze amministrative, direttive e circolari nell'ambito della procedura di controllo astratto della norma ( art. 82 lett. b LTF ) è ammessa soltanto in maniera molto restrittiva ( DTF 145 I 121 consid. 1.1.2; 136 II 415 consid. 1.1),

che anche l'interesse a ricorrere dopo quasi 10 anni dell'emanazione del provvedimento impugnato poteva apparire alquanto dubbio, alla luce soprattutto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di sciopero del personale pubblico ( DTF 144 I 306 ),

che in seguito alla desistenza del ricorrente tali questioni possono rimanere aperte,

che la causa dev'essere stralciata dai ruoli ( art. 32 cpv. 2 e 71 LTF , in relazione con l' art. 73 cpv. 1 PC ),

che, viste le particolarità della fattispecie, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente decreta:

1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo.

Lucerna, 11 ottobre 2021

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi