Claimant Withdrawal of Unemployment Insurance Appeal Without Cost Levy
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a individual who filed a legal appeal against a decision made by the Cantonal Social Insurance Court regarding unemployment insurance. The appeal was submitted in May 2009, following the court's judgment on May 18, 2009. Subsequently, the individual withdrew the appeal on June 25, 2009, prompting the federal court to remove the case from its agenda and to decide not to impose any judicial costs associated with the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 2 LTF, Art. 5 cpv. 2 PC, Art. 71 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF; Claimant Withdrawal of Unemployment Insurance Appeal Without Cost Levy: The appeal was submitted in May 2009, following the court's judgment on May 18, 2009. Subsequently, the individual withdrew the appeal on June 25, 2009, prompting the federal court to remove the case from its agenda and to decide not to impose any judicial costs associated with the appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Used to decide on the waiver of judicial costs following the withdrawal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_469/2009{T 0/2}
Decreto del 7 luglio 2009
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
R.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di disoccupazione, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 maggio 2009.
Visto
il ricorso presentato il 26 maggio 2009 da R.________ contro il giudizio 18 maggio 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro la disoccupazione,
il decreto 24 giugno 2009 con cui il Presidente della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato la ricorrente a versare, entro il 6 luglio 2009, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 500.-,
lo scritto 25 giugno 2009 con cui R.________ ha ritirato il ricorso,
considerando,
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli ( art. 32 cpv. 2 LTF ),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie ( art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l' art. 71 LTF ),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF ),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali,
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
Lucerna, 7 luglio 2009
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble