Claimant's Appeal for Accident Insurance Revision Dismissed Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a decision by the Cantonal Court of Insurance, which rejected a request for revision by an individual concerning an earlier ruling on accident insurance from 2004. The individual argued for a review, claiming that new evidence or facts justified their request. However, the Cantonal Court found no legal basis for the revision due to a lack of new evidence. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's decision and obtain free legal assistance but failed to meet the necessary requirements for a valid appeal, leading to the inacceptability of their petition.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Claimant's Appeal for Accident Insurance Revision Dismissed Due to Insufficient Substantiation: The individual argued for a review, claiming that new evidence or facts justified their request. However, the Cantonal Court found no legal basis for the revision due to a lack of new evidence. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's decision and obtain free legal assistance but failed to meet the necessary requirements for a valid appeal, leading to the inacceptability of their petition.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article due to insufficient grounds.
No judicial costs were levied in this decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_440/2012 {T 0/2}
Sentenza dell'8 giugno 2012
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Ursprung, Presidente,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
D.________,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 aprile 2012.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che per giudizio del 18 aprile 2012, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di revisione presentata da D.________ contro una precedente pronuncia della medesima istanza cantonale resa il 19 maggio 2004 in materia di assicurazione contro gli infortuni per carenza dei presupposti di legge, e più precisamente per mancanza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova suscettibili di giustificare la domanda,
che D.________ ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale chiede in sostanza di annullare il giudizio cantonale e di accogliere l'istanza di revisione,
che inoltre chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita,
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
che pendente lite, D.________ ha trasmesso a questa Corte ulteriore documentazione,
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF ,
che secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
che infatti il ricorrente - limitandosi in sostanza a risollevare il tema di mobbing e bossing, oggetto della pronuncia di cui chiede la revisione, senza spiegare sufficientemente in quale misura le considerazioni dei giudici cantonali sarebbero contrarie al diritto - non si confronta nelle debite forme con i considerandi del giudizio impugnato ( DTF 134 II 244 ), che ha peraltro ampiamente esposto i motivi per i quali ha respinto l'istanza di revisione,
che in mancanza di argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso di D.________ non può essere ritenuto ricevibile,
che in tali condizioni, il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 8 giugno 2012
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Ursprung
Il Cancelliere: Schäuble