Claimant Challenges Inclusion of Fractional Property Share in Social Assistance Calculation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case presented before the Swiss Federal Tribunal, an individual contested a decision made by the Office for Social Support and Integration of the Canton of Ticino regarding the calculation of their monthly social assistance benefits. The office had included the appraised value of a share in an Italian property as "computable substance like income" in determining eligibility for benefits. The initial complaint was dismissed by the Cantonal Insurance Tribunal in Ticino on May 15, 2019. The appellant claimed personal and family hardship but did not argue well-founded grounds of arbitrariness needed for the federal appeal, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 LTF, Art. 9 Cost, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Claimant Challenges Inclusion of Fractional Property Share in Social Assistance Calculation: The office had included the appraised value of a share in an Italian property as "computable substance like income" in determining eligibility for benefits. The initial complaint was dismissed by the Cantonal Insurance Tribunal in Ticino on May 15, 2019. The appellant claimed personal and family hardship but did not argue well-founded grounds of arbitrariness needed for the federal appeal, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and decided according to the simplified procedure provided by this article.
The Court ruled not to collect judicial costs in this exceptional case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_418/2019
Sentenza dell'8 luglio 2019
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 maggio 2019 (42.2019.17).
Visto:
la decisione su reclamo emanata dall'USSI il 17 gennaio 2019 che nel calcolo della prestazione assistenziale mensile spettante ad A.________ ha considerato a titolo di "sostanza computabile come reddito Las" il valore della quota parte di una proprietà immobiliare in Italia,
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emesso il 15 maggio 2019 che ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,
considerando:
che che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 LTF ),
che il diritto dell'assistenza sociale, prescindendo dalla legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e da alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria ( art. 9 Cost. ; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se i giudici cantonali hanno emanato un giudizio - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esitovmanifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità ( DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente (giudizio cantonale, consid. 2.8-2.10) le ragioni per cui la quota di comproprietà in Italia dovesse essere computata nel conteggio delle prestazioni assistenziali,
che il ricorrente si limita a persistere nelle sue conclusioni, esprimendo la sua visione delle cose, sottolineando la sua condizione personale e famigliare difficile, senza però sostenere alcun arbitrio,
che tale modo di procedere non soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale,
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 8 luglio 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi