Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who appealed a decision by the Insurance Court of the Canton of Ticino concerning an accident insurance matter. A.________ was unable to pay the required advance court fees due to financial constraints and communicated their inability to do so, noting increased living expenses and the detrimental impact on their salary. Despite being given a non-extendable grace period to pay, which expired on August 25, 2023, A.________ failed to provide sufficient documentation to substantiate their financial situation. Consequently, the Federal Tribunal could not consider the appeal, leading to its dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: A.________ was unable to pay the required advance court fees due to financial constraints and communicated their inability to do so, noting increased living expenses and the detrimental impact on their salary. Despite being given a non-extendable grace period to pay, which expired on August 25, 2023, A.________ failed to provide sufficient documentation to substantiate their financial situation. Consequently, the Federal Tribunal could not consider the appeal, leading to its dismissal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.
Used to rule on the exceptional waiver of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_416/2023
Sentenza del 12 ottobre 2023
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Wirthlin, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Michele Campini,
ricorrente,
contro
AXA Assicurazioni SA,
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,
patrocinata dall'avv. Claudio Cereghetti,
via Besso 37, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni
(presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 maggio 2023 (35.2023.28).
Visto:
il ricorso del 22 giugno 2023 (timbro postale) contro la sentenza del 22 maggio 2023 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 23 giugno 2023, con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine scadente il 10 luglio 2023 per versare un anticipo spese,
il decreto dell'8 agosto 2023, con cui è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile scadente il 25 agosto 2023 per il versamento dell'anticipo spese, con l'avvertimento che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
lo scritto del 23 agosto 2023, con il quale A.________ comunica sostanzialmente di non essere finanziariamente in grado di versare l'anticipo spese richiesto e che, data la prospettata inammissibilità del ricorso, si vedrebbe costretta a rinunciare ai propri diritti e quindi al rimedio giuridico,
considerando:
che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte ( art. 62 cpv. 1 LTF ),
che il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (cfr. art. 32 cpv. 1 LTF ), stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo e, se questo scade infruttuoso, viene impartito un termine suppletorio; se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza ( art. 62 cpv. 3 LTF ),
che un termine suppletorio, per natura, non può essere prorogato, sicché l'interessato non può attendersi ad un'ulteriore proroga, a meno che non vi siano dei motivi di impedimento particolarmente eccezionali ed imprevisti, i quali vanno specificamente esposti nella richiesta di concessione di un secondo termine suppletorio (sentenza 8C_790/2017 del 7 febbraio 2018 con riferimenti),
che un termine suppletorio può essere rispettato non soltanto mediante il pagamento integrale dell'anticipo ma anche con la presentazione di una domanda di assistenza giudiziaria, qualora essa sia correttamente motivata e accompagnata da una sufficiente documentazione sulla situazione economica del ricorrente (sentenza 8C_405/2019 del 20 agosto 2019 con riferimento),
che la ricorrente si limita ad indicare che l'anticipo richiesto dimezzerebbe il proprio salario mensile, oltre ad affermare che i propri costi di vita e di mantenimento familiari sarebbero aumentati,
che la sola menzione di tali elementi, non documentati, non permette di trarre delle conclusioni sull'effettiva situazione economica della ricorrente,
che di conseguenza il termine suppletorio non può ritenersi rispettato, il che comporta l'inammissibilità del ricorso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 LTF ,
che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, si prescinde eccezionalmente dal prelevare delle spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 12 ottobre 2023
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi