Claimant's Appeal on Integrity Impairment Indemnity Declared Inadmissible Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant appealed to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the National Swiss Accident Insurance Institution (INSAI), which on August 16, 2018, denied the claimant compensation for impairment of physical integrity. The claimant initially contested this decision at the Cantonal Tribunal of Insurances of Ticino, which ruled against the appeal on April 27, 2020. Subsequently, the claimant filed an appeal on May 22, 2020, with the Federal Tribunal, seeking another judgment. However, the Federal Tribunal pointed out that the appeal failed to meet procedural requirements, as the claimant did not sufficiently articulate why the previous judgment was legally incorrect or involved manifestly mistaken fact-finding, resulting in an inadmissible appeal under Swiss Law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 108 cpv. 2 LTF, art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Claimant's Appeal on Integrity Impairment Indemnity Declared Inadmissible Due to Formal Defects: The claimant initially contested this decision at the Cantonal Tribunal of Insurances of Ticino, which ruled against the appeal on April 27, 2020. Subsequently, the claimant filed an appeal on May 22, 2020, with the Federal Tribunal, seeking another judgment. However, the Federal Tribunal pointed out that the appeal failed to meet procedural requirements, as the claimant did not sufficiently articulate why the previous judgment was legally incorrect or involved manifestly mistaken fact-finding, resulting in an inadmissible appeal under Swiss Law.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.
The court decided to waive the collection of judicial costs as an exception.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_333/2020
Sentenza del 24 giugno 2020
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 aprile 2020 (35.2019.100).
Visto:
la decisione su opposizione del 16 agosto 2018 emessa dall'INSAI con cui è stato negato all'assicurato il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI),
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 aprile 2020, che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
il ricorso presentato il 22 maggio 2020 (timbro postale) contro il giudizio cantonale,
la comunicazione del 26 maggio 2020 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
il silenzio del ricorrente,
considerando:
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 LTF ),
che a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha richiamato diversi rapporti medici acclusi agli atti (giudizio cantonale, consid. 2.8, pagg. 8-11), pronunciandosi puntualmente sugli stessi (giudizio cantonale, consid. 2.9, pag. 13 seg.),
che, diversamente da altre procedure, dinanzi al Tribunale federale occorre presentare entro il termine legale un atto di ricorso completo di tutte le censure motivate, senza possibilità di rinviare in alcun modo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti (cfr. DTF 137 IV 339 consid. 2.4 pag. 340; 132 I 42 consid. 3.3.4 pag. 47; sentenza 8C_677/2016 del 26 ottobre 2016),
che il ricorrente si limita impropriamente a dichiarare di voler presentare ricorso e a riassumere in maniera telegrafica lo svolgimento del processo, senza però contestare in alcun modo i considerandi della Corte cantonale,
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice ( art. 108 cpv. 2 LTF ),
che si rinuncia eccezionalmente alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 24 giugno 2020
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica: Il Cancelliere:
Viscione Bernasconi