Inadmissibility of Appeal Regarding Repayment of Supplementary Family Allowances Due to Failure to State Specific Conclusions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals appealed against a decision by the Cantonal Compensation Office regarding family allowances. The office had required them to repay an amount claimed as overpaid allowances, totaling 6,150 Swiss francs. Their appeal against this decision was dismissed by the Cantonal Social Insurance Court, leading them to bring the matter to the Federal Tribunal. The appeal was found to lack sufficient motivation and did not adequately address the legal considerations presented by the Cantonal Court regarding the taxation and income assessment relevant to their case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Repayment of Supplementary Family Allowances Due to Failure to State Specific Conclusions: The office had required them to repay an amount claimed as overpaid allowances, totaling 6,150 Swiss francs. Their appeal against this decision was dismissed by the Cantonal Social Insurance Court, leading them to bring the matter to the Federal Tribunal. The appeal was found to lack sufficient motivation and did not adequately address the legal considerations presented by the Cantonal Court regarding the taxation and income assessment relevant to their case.
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KI-generiertCited in the reasoning as the basis for deciding the appeal according to the simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning as the basis for dispensing with the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_318/2017
Sentenza del 20 giugno 2017
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,
contro
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni famigliari, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assegno familiare (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 aprile 2017.
Visto:
la decisione del 30 novembre 2016, confermata su reclamo il 7 dicembre 2016, con cui la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino ha condannato i ricorrenti a restituire fr. 6'150.- per assegni integrativi percepiti indebitamente,
la pronuncia emanata il 26 aprile 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui è stato respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,
il ricorso del 9 maggio 2017 (timbro postale) contro il giudizio cantonale,
la comunicazione del 10 maggio 2017 con la quale i ricorrenti sono stati informati che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
il silenzio dei ricorrenti,
considerando:
che a norma dell' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione,
che secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o contiene accertamenti manifestamente errati ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi ai gradi di giudizio precedenti non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che i ricorrenti si dilungano su presunti redditi attribuiti a loro, senza confrontarsi con le considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato come sia vigente il principio dell'aspetto vincolante per la Cassa e per il giudice delle assicurazioni sociali della decisione di tassazione,
che i ricorrenti non solo non criticano tale prassi, ma neanche pretendono la realizzazione di una delle eccezioni per scostarsi dalla decisione di tassazione passata in giudicato,
che oltretutto i ricorrenti nemmeno contestano l'aspetto ragionevolmente realizzabile ritenuto dalla Corte cantonale per l'importo di fr. 36'000.- annui stabilito come reddito dalle autorità fiscali,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 giugno 2017
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi