Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Flaws in Accident Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal concerning injury insurance, where the appellant contested a decision made by the Insurance Court of the Canton of Ticino on March 18, 2015. The appellant argued against the court's finding regarding the absence of a causal link in their claim for insurance benefits. However, the review of the appeal revealed that the appellant failed to adequately address the reasoning provided by the lower court and based their arguments on a medical opinion that was issued after the initial judgment. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible under Swiss law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Flaws in Accident Insurance Case: The appellant argued against the court's finding regarding the absence of a causal link in their claim for insurance benefits. However, the review of the appeal revealed that the appellant failed to adequately address the reasoning provided by the lower court and based their arguments on a medical opinion that was issued after the initial judgment. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible under Swiss law.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure outlined in this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_305/2015
Sentenza dell'8 giugno 2015
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia, patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 marzo 2015.
Visto:
il ricorso del 6 maggio 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 18 marzo 2015,
considerando:
che giusta l' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione (rinviando magari ad atti della procedura cantonale), bensì deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.; 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246) e indicare per lo meno succintamente in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale delle assicurazioni, il quale ha spiegato diffusamente le ragioni per cui dovesse essere negata la sussistenza di un nesso di causalità,
che peraltro il ricorrente fonda le sue censure in maniera apodittica e improponibile ( art. 99 cpv. 1 LTF ) su di un parere medico posteriore all'emanazione del giudizio impugnato,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che in simili circostanze la domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 8 giugno 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi