Funeral Home Owner v. Swiss National Accident Insurance Institute (SUVA/INSAI) Recourse Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a decision made by the Federal Administrative Court, which had rejected an appeal against the obligation for a funeral service agency to be insured with the Swiss National Accident Insurance Institution. The owner of the agency contested this requirement, leading to an appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, upon review, the tribunal noted that the appeal lacked sufficient legal grounds and did not comply with procedural requirements, resulting in it being declared inadmissible. Furthermore, the tribunal indicated that the costs incurred would be the responsibility of the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 2 prima, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 e 2 LTF; Funeral Home Owner v. Swiss National Accident Insurance Institute (SUVA/INSAI) Recourse Admissibility: The owner of the agency contested this requirement, leading to an appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, upon review, the tribunal noted that the appeal lacked sufficient legal grounds and did not comply with procedural requirements, resulting in it being declared inadmissible. Furthermore, the tribunal indicated that the costs incurred would be the responsibility of the appellant.
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KI-generiertThe delegate judge ruled on the inadmissibility of the appeal using the simplified procedure provided for in this article.
This article was applied to impose court costs on the appellant due to the appeal being dismissed.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_294/2007{T 0/2}
Sentenza del 27 luglio 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, giudice delegato,
cancelliere Schäuble.
Parti
R._________,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 2 maggio 2007.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
per pronuncia del 2 maggio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di R._________, titolare di un'agenzia di onoranze funebri con sede a G.________, che si opponeva all'assoggettamento dell'azienda all'assicurazione presso l'INSAI,
sempre contestando l'obbligo di assicurare la propria azienda presso l'INSAI, l'interessato ha interposto un ricorso al Tribunale federale,
per atto del 4 giugno 2007 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato all'interessato le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e l'ha reso attento sul fatto che il suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste,
nel contempo l'ha informato sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso,
R._________ non ha fatto uso di questa possibilità,
giusta l' art. 108 cpv. 1 LTF , il presidente della corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente ( art. 42 cpv. 2 LTF ),
egli può delegare questo compito a un altro giudice ( art. 108 cpv. 2 LTF ),
a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
nel caso di specie, il ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto,
in tali condizioni, il suo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
per questi motivi, il Giudice delegato, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 e 2 LTF , pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono coperte dalle garanzie prestate di fr. 1000.-; l'importo della differenza di fr. 500.- viene retrocesso.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 27 luglio 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il giudice delegato: p. Il cancelliere: