Challenge to Retroactive Supplementary Benefits and Set-off of Social Assistance Payments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertChallenge to Retroactive Supplementary Benefits and Set-off of Social Assistance Payments The case concerns a challenge to a cantonal court's decision regarding supplementary benefits (SB) to the Old Age and Survivors' Insurance/Disability Insurance (OASI/DI), specifically addressing the retroactivity of the award and the set-off of advanced social assistance payments. The cantonal court had confirmed that the claimant's SB claim, filed after the approval of her widow's pension, was correctly granted retroactively from the month she applied for the pension (October 2023) as per federal regulations, and that the OASI/DI Compensation Fund correctly paid SB arrears to the social assistance office to compensate for equivalent benefits the claimant had received while awaiting the pension and SB recognition. The Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible, finding that the appellant failed to meet the Federal Statute on the Federal Supreme Court's stringent requirements for a substantiated appeal: the appellant merely reiterated her viewpoint and challenged the facts without alleging or demonstrating manifest inaccuracy or arbitrariness in the lower court's findings, neglecting to specifically address and refute the legal reasoning of the contested decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 22 cpv. 1 OPC-AVS, Art. 22 cpv. 4 OPC-AVS, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Challenge to Retroactive Supplementary Benefits and Set-off of Social Assistance Payments: The cantonal court had confirmed that the claimant's SB claim, filed after the approval of her widow's pension, was correctly granted retroactively from the month she applied for the pension (October 2023) as per federal regulations, and that the OASI/DI Compensation Fund correctly paid SB arrears to the social assistance office to compensate for equivalent benefits the claimant had received while awaiting the pension and SB recognition. The Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible, finding that the appellant failed to meet the Federal Statute on the Federal Supreme Court's stringent requirements for a substantiated appeal: the appellant merely reiterated her viewpoint and challenged the facts without alleging or demonstrating manifest inaccuracy or arbitrariness in the lower court's findings, neglecting to specifically address and refute the legal reasoning of the contested decision.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on insufficient formal motivation requirements.
Used to exceptionally waive the imposition of judicial costs on the losing party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_250/2025
Sentenza del 30 maggio 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 marzo 2025 (33.2025.2).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Secondo l'
art. 95 LTF
il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'
art. 95 LTF
e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (
art. 97 cpv. 1 LTF
). Conformemente all'
art. 42 cpv. 1 e 2 LTF
, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (
DTF 134 V 53
consid. 3.3;
133 IV 286
consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr.
DTF 148 IV 205
consid. 2.6;
144 V 50
consid. 4.2;
137 V 57
consid. 1.3).
2. Il Tribunale cantonale ha accertato che la ricorrente aveva presentato il 12 gennaio 2024 una domanda di prestazioni complementari, tre giorni dopo avere ricevuto la decisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito: la Cassa) che le aveva riconosciuto, retroattivamente dal 1° ottobre 2018, la rendita di vedovanza postulata il 17 ottobre 2023. Tuttavia, nessun ammontare le era stato versato, dato che gli arretrati di sua spettanza erano stati tutti compensati con le prestazioni, di pari importo, che le aveva anticipato l'assistenza sociale per il periodo decorrente dall'inizio del diritto alla rendita di vedovanza al 31 dicembre 2023. A mente dei primi giudici, la Cassa aveva correttamente concesso alla ricorrente le prestazioni complementari retroattivamente dal 1° ottobre 2023, ovvero dal mese in cui aveva presentato la domanda di rendita di vedovanza, conformemente all'
art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI
(RS 831.301). Corretto era inoltre l'agire della Cassa nell'aver versato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, anziché alla ricorrente, le prestazioni complementari dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 per quanto riconosciutole sotto forma di prestazioni assistenziali in attesa del riconoscimento della prestazione complementare, come previsto dall'
art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI
. La Corte cantonale ha infine verificato e confermato l'ammontare della compensazione in lite.
3. La ricorrente ridiscute degli elementi di fatto, alcuni dei quali non accertati dai primi giudici, senza neppure pretendere l'arbitrio nel loro operato. Nel seguito, oltre a sollevare critiche appellatorie, ella rievoca una serie di argomentazioni già proposte - e risolte - in sede cantonale, omettendo tuttavia di confrontarsi specificatamente con le motivazioni fornite nella sentenza impugnata e sostanziare la pretesa violazione del diritto.
4. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'
art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
, deve essere dichiarato inammissibile.
Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 maggio 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi