Federal Tribunal Dismisses Unemployment Insurance Appeal for Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding unemployment insurance, where the appellant filed a complaint against a judgment from the Cantonal Court for Insurance. The appeal was submitted after the Cantonal court's decision dated February 28, 2008. However, the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance payment for legal costs within the specified supplementary deadline. The court acknowledged that these circumstances rendered the appeal ineligible for consideration, leaving unresolved the formal requirements of the appeal submission itself.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, art. 66 cpv. 1 in fine LTF; Federal Tribunal Dismisses Unemployment Insurance Appeal for Non-Payment of Advance on Costs: The appeal was submitted after the Cantonal court's decision dated February 28, 2008. However, the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance payment for legal costs within the specified supplementary deadline. The court acknowledged that these circumstances rendered the appeal ineligible for consideration, leaving unresolved the formal requirements of the appeal submission itself.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article due to non-payment of the court fee.
The appeal had to be declared inadmissible in accordance with this article because it was not supplemented with the required fee payment.
The court decided not to collect judicial costs despite the onerous nature of the procedure.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_250/2008
Sentenza dell'11 giugno 2008
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
M.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 febbraio 2008.
Visto:
il ricorso del 31 marzo 2008 (timbro postale) contro il giudizio 28 febbraio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
la comunicazione del 2 aprile 2008, con la quale il Tribunale federale ha reso attento M.________ sul fatto che l'atto da lui inoltrato non sembrava soddisfare le condizioni formali di ricevibilità ( art. 42 cpv. 1 LTF ) e che lo stesso poteva ancora essere sanato entro il termine di ricorso,
l'atto completivo del 14 aprile 2008 (timbro postale), mediante il quale M.________ ha ribadito la sua opposizione al giudizio cantonale,
il decreto presidenziale del 30 aprile 2008, con il quale questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente il 13 maggio 2008, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,
che in tali circostanze può essere lasciato insoluto il tema di sapere se l'atto ricorsuale e quello completivo (tempestivo in virtù delle ferie giudiziarie pasquali: art. 46 cpv. 1 lett. a LTF ) debbano pure essere dichiarati irricevibili per difetto dei requisiti formali,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
Lucerna, 11 giugno 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble