Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_229/2008 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal for Failure to Meet Formal Requirements

Geschäftsnummer 8C_229/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge to a decision by the Cantonal Court regarding the obligation to repay family allowances that had been incorrectly received. The individual submitted a public law appeal to the Federal Tribunal following the Cantonal Court's ruling, which rejected their request to waive the repayment obligation. However, the individual failed to adequately address or specify the legal grounds for their appeal, leading the Federal Tribunal to find the appeal manifestly insufficiently motivated, rendering it inadmissible. Ultimately, the court decided not to impose any judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 2 prima, Art. 106 cpv. 2 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Failure to Meet Formal Requirements: The individual submitted a public law appeal to the Federal Tribunal following the Cantonal Court's ruling, which rejected their request to waive the repayment obligation. However, the individual failed to adequately address or specify the legal grounds for their appeal, leading the Federal Tribunal to find the appeal manifestly insufficiently motivated, rendering it inadmissible. Ultimately, the court decided not to impose any judicial costs.

Schlagwörter

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Formerfordernisse gesetzliche Voraussetzungen Obligationenrecht Beschwerdelegitimation Ergebnislose Ausschreibung Ausstandsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible in simplified procedure because it was manifestly not sufficiently motivated.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to waive the collection of judicial costs in this case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_229/2008 {T 0/2}

Sentenza del 2 giugno 2008

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,

cancelliere Schäuble.

Parti

R._________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assegni familiari cantonali,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 febbraio 2008.

Considerando:

che per pronuncia del 21 febbraio 2008 il presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso di R._________ volto ad ottenere il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni familiari cantonali indebitamente percepiti,

che con atto datato 19 marzo 2008, consegnato alla posta il giorno seguente, R._________, allegando un certificato medico, ha impugnato la pronuncia cantonale con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

che per comunicazione del 25 marzo 2008 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato all'interessata le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e l'ha resa attenta sul fatto che il suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste,

che nel contempo l'ha informata sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso,

che in ragione della sospensione delle ferie giudiziarie pasquali ( art. 46 cpv. 1 lett. a LTF ), detto termine è scaduto il 7 aprile 2008,

che entro tale data l'interessata non ha fatto uso della possibilità concessale,

che giusta l' art. 108 cpv. 1 LTF , il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente ( art. 42 cpv. 2 LTF ),

che egli può delegare questo compito a un altro giudice ( art. 108 cpv. 2 LTF ),

che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,

che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso ( art. 106 cpv. 2 LTF ),

che nel caso di specie, la ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto,

che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,

che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,

che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF ),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 2 giugno 2008

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble