Family Allowance Dispute Inadmissible Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a dispute over family allowances in which the applicants filed an appeal against a ruling made by the Cantonal Court for Social Insurance. The appeal submitted contained deficiencies regarding the necessary details on conclusions, reasons, and evidence, which are prerequisites for its admissibility. The court determined that the appeal did not meet these formal requirements, concluding that it should be ruled inadmissible. The decision also indicated that no court fees would be charged in this instance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Family Allowance Dispute Inadmissible Due to Formal Defects: The appeal submitted contained deficiencies regarding the necessary details on conclusions, reasons, and evidence, which are prerequisites for its admissibility. The court determined that the appeal did not meet these formal requirements, concluding that it should be ruled inadmissible. The decision also indicated that no court fees would be charged in this instance.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_203/2012
Sentenza del 27 marzo 2012
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Ursprung, Presidente,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
M.________ e F.________ A.________,
ricorrenti,
contro
Cassa cantonale per gli assegni familiari
del Cantone Ticino,
Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assegno familiare (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 febbraio 2012.
Visto:
il ricorso del 3 marzo 2012 contro il giudizio del 6 febbraio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
lo scritto del 5 marzo 2012 con il quale, per ordine del Presidente, gli interessati sono stati informati che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali essi ritengono di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
la mancata reazione dei ricorrenti a questa comunicazione,
considerando:
che secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega minimamente in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 marzo 2012
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Ursprung
Il Cancelliere: Schäuble