Insured Person's Appeal Against Job Safety Course Funding Denial Ruled Inadmissible for Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual contesting a decision by the Regional Employment Office in Locarno, which refused to finance a course titled "Specialist in Occupational Safety and Health with APF" organized by the INSAI. The individual's request for financial support was denied on the basis that their existing qualifications (in mechanical engineering) and professional experience did not hinder their employment prospects in the labor market. The denial was upheld by the Cantonal Insurance Court of Ticino, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The appellant argued that the decision did not consider several job rejections, the labor market conditions in Ticino, and their new self-employed consultancy work in workplace safety and health as the only viable path out of unemployment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Insured Person's Appeal Against Job Safety Course Funding Denial Ruled Inadmissible for Procedural Defects: The individual's request for financial support was denied on the basis that their existing qualifications (in mechanical engineering) and professional experience did not hinder their employment prospects in the labor market. The denial was upheld by the Cantonal Insurance Court of Ticino, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The appellant argued that the decision did not consider several job rejections, the labor market conditions in Ticino, and their new self-employed consultancy work in workplace safety and health as the only viable path out of unemployment.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to decide on the appeal according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to exceptionally waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_195/2020
Sentenza del 1° maggio 2020
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio regionale di collocamento Locarno, via della Posta 9, 6600 Locarno,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 febbraio 2020 (38.2019.60).
Visto:
la decisione del 6 agosto 2019, confermata su opposizione il 27 settembre 2019, dell'Ufficio regionale di collocamento Locarno con cui è stata rifiutata la domanda dell'assicurato tesa al finanziamento del corso organizzato dall'INSAI e denominato "Specialista della sicurezza sul lavoro e protezione della salute con APF",
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
il ricorso presentato l'11 marzo 2020 (timbro postale) contro il giudizio cantonale,
la comunicazione del 16 marzo 2020 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
l'atto complementare del 18 marzo 2020 (timbro postale),
considerando:
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 LTF ),
che a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, vista la formazione acquisita dall'assicurato (ingegneria meccanica) e le molteplici esperienze professionali, ha ritenuto come egli non sia intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro e pertanto non può vantare il finanziamento del corso dell'INSAI,
che il ricorrente in sintesi critica nel giudizio cantonale la mancata considerazione di quattro rifiuti di datori di lavoro, l'effettivo andamento del mercato del lavoro in Ticino, l'inizio dell'attività indipendente come consulente Sicurezza sul lavoro e prevenzione della salute e come quest'ultima attività sia la sola via d'uscita dalla disoccupazione,
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che il ricorrente si limita a ridiscutere liberamente gli accertamenti della Corte cantonale senza nemmeno pretenderne il loro carattere manifestamente inesatto ( art. 97 cpv. 1 LTF ), ossia insostenibile,
che a titolo abbondanziale si può rilevare come le diverse disposizioni di legge elencate nel ricorso non sono di soccorso a fronte dei fatti accertati dalla Corte cantonale,
che in definitiva il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che si rinuncia eccezionalmente alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 1° maggio 2020
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi