Social assistance renewal refused for lack of Swiss domicile; appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court (I Social Law Court) declared the appeal inadmissible, ruling in favor of the cantonal social welfare office; the lower court judgment, which had rejected the appellant's challenge to a decision refusing to consider his request for renewal of social assistance benefits due to lack of domicile in Switzerland, remains in force. The appellant, who had argued he cohabited with his daughter, failed to pay the required advance on costs within the extended, non-extendable deadline despite being warned of the consequences, triggering the inadmissibility rule under Article 62(3) of the Federal Supreme Court Act (LTF). The Court proceeded under the simplified procedure of Article 108(1)(a) LTF, exceptionally waived court costs under Article 66(1) second sentence LTF, and issued no financial penalty.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Social assistance renewal refused for lack of Swiss domicile; appeal inadmissible for failure to pay advance on costs: The appellant, who had argued he cohabited with his daughter, failed to pay the required advance on costs within the extended, non-extendable deadline despite being warned of the consequences, triggering the inadmissibility rule under Article 62(3) of the Federal Supreme Court Act (LTF). The Court proceeded under the simplified procedure of Article 108(1)(a) LTF, exceptionally waived court costs under Article 66(1) second sentence LTF, and issued no financial penalty.
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KI-generiertBasis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs within the set deadline.
Used to apply the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.
Justified the delegation of the decision to a single judge.
Justified the exceptional waiver of court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_190/2017
Sentenza del 28 agosto 2017
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da
Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 febbraio 2017.
Visto:
il giudizio dell'8 febbraio 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il ricorso contro la decisione amministrativa su reclamo, la quale ha rifiutato di entrare nel merito della richiesta di rinnovo di prestazioni assistenziali, siccome il richiedente non adempiva la condizione del domicilio in Svizzera,
il ricorso in materia di diritto pubblico del 10 marzo 2017 (timbro postale) con cui il ricorrente sosteneva di convivere con sua figlia a B.________,
il decreto del 13 marzo 2017 con cui è stato fissato un primo termine per versare un anticipo spese,
il decreto del 22 giugno 2017 che ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, apparendo le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo, e fissato un termine supplementare improrogabile per versare l'anticipo spese,
la sentenza 2C_506/2017 del 19 giugno 2017 con cui è stato respinto il ricorso in materia di diritto pubblico della figlia contro il giudizio cantonale, che confermava il rifiuto di rinnovo del permesso di residenza e che fissava nel contempo un termine per lasciare la Svizzera,
l'avvertenza al ricorrente che in caso di mancato pagamento dell'anticipo spese il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese entro il termine improrogabile stabilito,
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF ),
che il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ,
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice ( art. 108 cpv. 2 LTF ),
che in via del tutto eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 28 agosto 2017
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica: Il Cancelliere:
Viscione Bernasconi