Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_178/2019 KI-generiert

Family Allowances Repayment Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies

Geschäftsnummer 8C_178/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Two appellants filed a case against the Cantonal Compensation Fund for Family Allowances of the Canton of Ticino, challenging a decision that required them to return CHF 5,026 of unduly received supplementary family allowances. Their request for remission of repayment was denied, subsequently upheld by the Cantonal Insurance Court on February 11, 2019. The appellants, claiming financial difficulty due to illness, appealed to the Swiss Federal Tribunal. However, their appeal was based on repeating their inability to pay rather than challenging the legal grounds of the decision, failing to meet the necessary criteria for a substantive review.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 25 cpv. 1 LPGA, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Family Allowances Repayment Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: Their request for remission of repayment was denied, subsequently upheld by the Cantonal Insurance Court on February 11, 2019. The appellants, claiming financial difficulty due to illness, appealed to the Swiss Federal Tribunal. However, their appeal was based on repeating their inability to pay rather than challenging the legal grounds of the decision, failing to meet the necessary criteria for a substantive review.

Schlagwörter

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Familienbeihilfen Schuldentilgung familiärer Härtefall Treu und Glauben Prozessvoraussetzung Mindestleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible and decided according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The Tribunal exceptionally waived the charging of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_178/2019

Sentenza del 20 marzo 2019

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Maillard, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

ricorrenti,

contro

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assegno familiare (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 febbraio 2019 (39.2018.6).

Visto:

la decisione del 17 dicembre 2017 della Cassa cantonale di compensazione degli assegni famigliari del Cantone Ticino con cui è stata ordinata ai ricorrenti la restituzione di fr. 5'026.- a titolo di assegni integrativi percepiti indebitamente,

la decisione del 17 gennaio 2018, confermata su reclamo il 16 marzo 2018, con cui la Cassa ha respinto la domanda di condono,

il giudizio emesso l'11 febbraio 2019 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,

il ricorso al Tribunale federale dell'11 marzo 2019 (timbro postale),

considerando:

che a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o contiene accertamenti manifestamente errati ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che i ricorrenti si limitano ad affermare di non comprendere una parte del giudizio cantonale e a ribadire di non poter far fronte alla richiesta di restituzione a causa di disagi causati da grave malattia,

che sprovvisto di alcuna censura nei confronti del giudizio impugnato, il ricorso non può essere esaminato nel merito,

che a titolo abbondanziale bisogna ricordare come in linea di principio le prestazioni indebitamente percepite debbano essere restituite (cfr. per analogia art. 25 cpv. 1 LPGA ),

che per prassi invalsa il condono può essere concesso soltanto se gli interessati siano in buona fede e - cumulativamente - venissero a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 5.1),

che non essendo già adempiuta la condizione della buona fede, come concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e sostanzialmente non contestato dai ricorrenti, i disagi causati dalla malattia non avrebbero avuto in ogni caso alcuna pertinenza per l'esito della causa,

che i ricorrenti possono soltanto convenire con la Cassa tutt'al più un piano di rientro dell'importo in restituzione,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese ( art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 marzo 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi