Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_161/2007 KI-generiert

Widow's Appeal on Survivor's Benefits Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Court Costs

Geschäftsnummer 8C_161/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding a survivor's pension application by a widow residing in Italy, who appealed a decision by the Swiss National Accident Insurance Institute (INSAI) denying her claim. After an administrative court in the canton of Schwyz upheld the denial in February 2007, the widow, represented by her attorney, submitted a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, she failed to pay the required advance court fees by the deadlines set by the tribunal, leading to a procedural issue regarding the admissibility of her appeal. Despite her subsequent claims that her payment attempt was unsuccessful due to postal issues, the tribunal determined that she had not met the procedural requirements for her appeal to be considered.

Legislator-Regeste

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Art. 62 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 LTF; Widow's Appeal on Survivor's Benefits Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Court Costs: After an administrative court in the canton of Schwyz upheld the denial in February 2007, the widow, represented by her attorney, submitted a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, she failed to pay the required advance court fees by the deadlines set by the tribunal, leading to a procedural issue regarding the admissibility of her appeal. Despite her subsequent claims that her payment attempt was unsuccessful due to postal issues, the tribunal determined that she had not met the procedural requirements for her appeal to be considered.

Schlagwörter

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Hinterlassenenleistungen Kostenvorschussleistung Witwenrente Zahlungsfrist Verwaltungskosten Pflichtleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant because they lost the appeal.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_161/2007 {T 0/2}

Sentenza del 4 ottobre 2007

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Ursprung, Presidente,

cancelliere Schäuble.

Parti

L.________, Italia, ricorrente, patrocinata dall'avv. Giuseppina Ielpo Ferrara, Via Provinciale 455, 85040 Agromonte Magnano, Italia,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto del 23 febbraio 2007.

Considerando

che per pronuncia del 23 febbraio 2007 il Tribunale amministrativo del Canton Svitto ha respinto il ricorso di L.________, cittadina italiana residente in Italia, nata nel 1929, vedova, prodotto contro la decisione su opposizione 14 luglio 2006 dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) denegantele il diritto a una rendita per superstiti,

che tramite l'avv. Giuseppina Ielpo Ferrara l'interessata ha deferito la pronuncia cantonale con ricorso al Tribunale federale, al quale ribadisce in sostanza la sua richiesta di rendita per superstiti,

che pur svolgendosi il procedimento di massima nella lingua della decisione impugnata (cfr. l'art. 54 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale [LTF]), che in concreto è il tedesco, si giustifica nella fattispecie di derogare a questo principio e di redigere il presente giudizio in italiano,

che il 20 aprile 2007 il Presidente della I Corte di diritto sociale ha invano invitato la ricorrente a fornire entro il 14 maggio 2007 un anticipo spese di fr. 500.-,

che il 23 maggio 2007 lo stesso Presidente della Corte adita ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio scadente il 7 giugno successivo per il versamento dell'anticipo spese, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato per legge dichiarato inammissibile,

che non è intervenuto pagamento alcuno neppure entro questo secondo termine,

che avendo, tuttavia, l'insorgente trasmesso, in data 6 giugno 2007, un documento postale italiano che comproverebbe l'avvenuto pagamento dell'anticipo spese richiesto, questa Corte le ha offerto la possibilità di una presa di posizione,

che con scritto del 10 settembre 2007 l'avv. Ielpo Ferrara ha comunicato di essere venuta a conoscenza, dopo numerose ricerche, del fatto che il pagamento, così come effettuato dalla sua patrocinata, non era andato a buon fine, la polizza di versamento allegata alla richiesta di anticipo non potendo essere utilizzata in Italia,

che la patrocinatrice ha pertanto chiesto di conoscere e di poter utilizzare altre modalità di pagamento,

che tale argomentazione è priva di pertinenza,

che, infatti, sia con la richiesta di anticipo del 20 aprile 2007, sia con quella successiva del 23 maggio 2007, l'insorgente è stata resa edotta in maniera dettagliata delle diverse possibilità e modalità di pagamento,

che a prescindere da quanto precede, e in considerazione del documento postale italiano inoltrato dall'insorgente in data 6 giugno 2007, giova ricordarle che le incomberebbe in ogni modo sopportare le conseguenze derivanti da eventuali omissioni e negligenze commesse dalle poste italiane,

che secondo l' art. 62 cpv. 1 LTF la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte,

che il terzo capoverso prevede che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo, che se il termine scade infruttuoso, questi impartisce un termine suppletorio, e che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza,

che nel caso concreto, come già s'è visto, la ricorrente non ha fornito l'anticipo spese richiesto malgrado le fosse stato assegnato un termine suppletorio,

che in queste circostanze, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile,

che giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili,

che le spese giudiziarie, ridotte, seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ),

il Presidente della I Corte di diritto sociale, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF , pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 250.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Canton Svitto e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 4 ottobre 2007

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: