Failure to Pay Cost Advance Renders Recourse Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a legal dispute where an individual appealed a decision made by the Social Insurance Court of the Canton of Ticino, which had denied their request for financial assistance to pursue vocational training. The appeal was grounded on previous rulings by the social welfare office that demanded the repayment of benefits received during a period when the individual was engaged in a second training program. The appeal process encountered issues, as the individual failed to pay the required advance costs by the stipulated deadline, leading to the ultimate ineligibility of the appeal for further consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Failure to Pay Cost Advance Renders Recourse Inadmissible: The appeal was grounded on previous rulings by the social welfare office that demanded the repayment of benefits received during a period when the individual was engaged in a second training program. The appeal process encountered issues, as the individual failed to pay the required advance costs by the stipulated deadline, leading to the ultimate ineligibility of the appeal for further consideration.
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KI-generiertUsed to decide the case using the simplified procedure due to inadmissibility.
The appeal was declared inadmissible because the required advance payment was not made.
Used in the dispositive to state that court fees are waived in this exceptional case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_145/2017
Sentenza dell'8 giugno 2017
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Mauro Belgeri,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
del Cantone Ticino, Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 gennaio 2017.
Visto:
la sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ha confermato il rifiuto del sostegno finanziario per svolgere una formazione,
la decisione del 19 ottobre 2015, confermata su reclamo il 14 maggio 2016, emessa dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino con cui l'amministrazione ha preteso la restituzione di prestazioni assistenziali ordinarie e speciali indebitamente percepite dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2014 per fr. 37'725.-, dopo che è stato accertato dal 1° ottobre 2013 l'inizio dello svolgimento di una seconda formazione,
il giudizio del 23 gennaio 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,
il ricorso del 22 febbraio 2017 (timbro postale) contro il giudizio del 23 gennaio 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 7 aprile 2017 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e stabilito un primo termine per versare un anticipo spese,
il decreto del 17 maggio 2017, con il quale è stato impartito a A.________ un termine suppletorio, scadente il 29 maggio 2017 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nemmeno entro il termine suppletorio,
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF ),
che il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ,
che in via del tutto eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 8 giugno 2017
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica: Il Cancelliere:
Viscione Bernasconi