Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_136/2022 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Upholds Denial of Precautionary Social Assistance to Deportee

Geschäftsnummer 8C_136/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appellant who challenged the Ticino Cantonal Insurance Court's interim decision that denied the request for social assistance payments on a precautionary basis. The appellant had been receiving social assistance since February 2014, amounting to a total of CHF 187,983, and faced a requirement to leave Switzerland by October 15, 2021, after the non-renewal of their EU/EFTA residence permit. The appeal was transferred to the Swiss Federal Tribunal, which had previously declared inadmissible another appeal by the appellant regarding the residence permit. The current dispute revolved around the refusal to issue precautionary social assistance payments, with the cantonal court prioritizing the administration's interest over that of the appellant, who had been residing in Switzerland for seven years primarily due to public assistance. The court ruled that there was no sufficient probability of success in the appeal, especially given the finality of the deportation order, and determined the appellant's submissions did not adequately address the detailed reasoning of the impugned decision.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 12 Cost, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 42 cpv. 7 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Swiss Federal Tribunal Upholds Denial of Precautionary Social Assistance to Deportee: The appellant had been receiving social assistance since February 2014, amounting to a total of CHF 187,983, and faced a requirement to leave Switzerland by October 15, 2021, after the non-renewal of their EU/EFTA residence permit. The appeal was transferred to the Swiss Federal Tribunal, which had previously declared inadmissible another appeal by the appellant regarding the residence permit. The current dispute revolved around the refusal to issue precautionary social assistance payments, with the cantonal court prioritizing the administration's interest over that of the appellant, who had been residing in Switzerland for seven years primarily due to public assistance. The court ruled that there was no sufficient probability of success in the appeal, especially given the finality of the deportation order, and determined the appellant's submissions did not adequately address the detailed reasoning of the impugned decision.

Schlagwörter

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Sozialhilfe Abschiebung Nothilfe nach BV Fernhaltemassnahme öffentlich-rechtliche Leistung Pflichtleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the appeal using the simplified procedure because it was insufficiently substantiated.

Art. 42 cpv. 7 LTF

Cited in the dispositive to state that no further submissions in this matter will be processed.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Cited in the reasoning explaining why judicial costs were not collected from the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_136/2022

Sentenza del 17 marzo 2022

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Wirthlin, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorso contro la decisione incidentale emessa il 31 gennaio 2022 dal Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (42.2022.3).

Visto:

la sentenza 2C_537/2021 del 21 luglio 2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.________ nell'ambito del mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS,

il termine ultimo di partenza fissato al 15 ottobre 2021 dall'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino,

la decisione dell'USSI del 4 ottobre 2021, confermata su reclamo il 28 dicembre 2021, con cui ha riconosciuto ad A.________ (a beneficio di prestazioni assistenziali da febbraio 2014 per complessivi fr. 187'983.-) per il mese di ottobre 2021 una prestazione ordinaria di fr. 1140.- limitatamente al periodo 1°-15 ottobre 2021, giorno in cui A.________ avrebbe dovuto lasciare il territorio elvetico,

il deferimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, tendente alla conferma delle prestazioni assistenziali,

la decisione incidentale emessa il 31 gennaio 2022 dal Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, che ha respinto la domanda a ottenere il versamento di prestazioni assistenziali a titolo cautelare,

la lettera del segretario del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 18 febbraio 2022, che fa menzione di un ricorso presentato per fax e della lettera della Cancelleria del Tribunale federale, la quale riferisce dell'impossibilità di presentare ricorsi per fax,

il ricorso di A.________ datato 17 febbraio 2022 pervenuto in forma originale in sede cantonale il 22 febbraio 2022 e trasmesso d'ufficio al Tribunale federale,

gli atti complementari pervenuti al Tribunale federale il 3 marzo 2022 e l'8 marzo 2022,

considerando:

che la decisione impugnata riguarda soltanto il rifiuto di versare prestazioni a titolo cautelare e che di conseguenza le digressioni della ricorrente sulla procedura in materia di permesso di soggiorno e sulle richieste nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione esulano chiaramente dalla controversia,

che, come noto alla ricorrente, il ricorso al Tribunale federale contro decisioni in materia di misure cautelari può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali ( art. 98 LTF ; sentenza 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019),

che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 139 I 229 consid. 2.2),

che il giudice cantonale ha ritenuto pendente causa preponderante l'interesse dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni rispetto a quello della ricorrente, la quale nei sette anni precedenti ha vissuto in Svizzera solo grazie alla pubblica assistenza,

che il giudice cantonale ha altresì ritenuto a un esame sommario l'assenza di probabilità di successo del ricorso, l'esclusione per diritto cantonale dell'aiuto sociale e di emergenza per le persone colpite da decisione di allontanamento passata in giudicato e l'impossibilità alla fattispecie di dedurre alcunché dal diritto comunitario o dal diritto all'aiuto in situazioni di bisogno di cui all' art. 12 Cost. ,

che la ricorrente nel ricorso e negli atti complementari si limita a mettere in luce la necessità dell'aiuto sociale e a citare alcune disposizioni costituzionali, senza confrontarsi compiutamente con tutti i considerandi della decisione impugnata,

che pertanto non si può entrare nel merito del rimedio manifestamente non motivato in modo sufficiente e il ricorso deve essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che si prescinde dalla riscossione di spese a carico della ricorrente (peraltro a beneficio dell'assistenza da anni), le quali comporterebbero per la Confederazione l'accollamento di ulteriori costi esecutivi con l'emissione pressoché certa di un attestato di carenza beni (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

che la domanda di esenzione dal prelievo di spese ha perso di interesse giuridico,

che il Tribunale federale non darà più alcun seguito a ulteriori scritti relativi a questa pratica ( art. 42 cpv. 7 LTF ),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 17 marzo 2022

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Wirthlin

Il Cancelliere: Bernasconi