Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_946/2023 KI-generiert

Federal Supreme Court Declines Private Prosecutor's Appeal Due to Lack of Standing and Insufficient Substantiation of Civil Claims

Geschäftsnummer 7B_946/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company lodged a criminal complaint on June 15, 2022, against an individual for document forgery. On December 6, 2022, the Public Prosecutor of the Canton of Ticino decided to dismiss the criminal proceedings regarding this complaint. The company contested this abandonment order at the Court of Criminal Complaints of the Ticino Court of Appeal, which rejected their appeal on October 31, 2023. Subsequently, the company filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn this decision, request further evidence, and order the investigator to carry out additional inquiries.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Supreme Court Declines Private Prosecutor's Appeal Due to Lack of Standing and Insufficient Substantiation of Civil Claims: On December 6, 2022, the Public Prosecutor of the Canton of Ticino decided to dismiss the criminal proceedings regarding this complaint. The company contested this abandonment order at the Court of Criminal Complaints of the Ticino Court of Appeal, which rejected their appeal on October 31, 2023. Subsequently, the company filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn this decision, request further evidence, and order the investigator to carry out additional inquiries.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Strafanzeige Privatstrafklage Beweislosigkeit verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article because it was manifestly not motivated according to the required standards.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Costs were allocated to the appellant because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_946/2023

Sentenza del 16 gennaio 2024

II Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Abrecht, Presidente,

Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di abbandono,

ricorso contro la sentenza emanata il 31 ottobre 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (60.2022.357).

Fatti:

A. Il 15 giugno 2022, A.________ SA, rappresentata da B.________, amministratitrice unica con diritto di firma individuale, ha sporto denuncia penale contro C.________ per il titolo di falsità in documenti.

Il 6 dicembre 2022, la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono del procedimento penale in ordine alla suddetta denuncia.

A.________ SA ha impugnato il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, la quale ha respinto il reclamo con sentenza del 31 ottobre 2023.

B. A.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo essenzialmente di riformarla nel senso che venga accolto il reclamo presentato contro il decreto di abbandono, che venga accolta la domanda di complemento di prova del 31 ottobre 2023 e che venga ordinato al magistrato inquirente di procedere ad ulteriori accertamenti (in particolare: acquisizione registrazione trasmissione RSI, nuovo interrogatorio di C.________, ev. interrogatori dei dirigenti di D.________ e ogni altro mezzo idoneo a chiarire la fattispecie).

Diritto:

1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).

1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di massima ammissibile il ricorso in materia penale ( art. 78 cpv. 1, art. 80 cpv. 1 e art. 90 LTF ).

1.2.

1.2.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore ha diritto di interporre ricorso in materia penale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono pretese civili quelle desumibili direttamente dal reato, fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinazi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO ( DTF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).

1.2.2. In virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3). Incombe quindi all'accusatore privato chiarire nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza della decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_617/2023 del 4 gennaio 2024 consid. 1.2.2; 7B_824/2023 del 30 ottobre 2023 consid. 2.1).

1.3. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore in qualità di accusatrice privata. In concreto, tuttavia, la ricorrente non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia. In particolare, la ricorrente non prospetta né tantomeno quantifica una richiesta di risarcimento nei confronti del denunciato. Per comprovare la sua legittimazione ricorsuale, infatti, ella adduce unicamente di "essere abilitata ad impugnare la decisione poiché la stessa può influire sul giudizio in sede civile". Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, tuttavia, dalla motivazione dello stesso non risulta affatto in maniera "evidente" perché e in che misura la decisione impugnata avrebbe un influsso sulle pretese civili della ricorrente. Ritenuto che l'influenza della sentenza impugnata sulle (eventuali) pretese civili della ricorrente non risulta deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti, la ricorrente viene meno al suo obbligo di motivare la sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, che deve pertanto essere negata.

1.4. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la parte ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).

Nella fattispecie, la ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. Il generico accenno della ricorrente a una presunta violazione di "tutta una serie di norme del diritto penale, di quello costituzionale e quello della CEDU" non adempie le severe esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1) e risulta pertanto inammissibile.

2. Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, a E.________ e a C.________.

Losanna, 16 gennaio 2024

In nome della II Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara