Appeal Inadmissible Due to Lack of Original Signature
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Inadmissible Due to Lack of Original Signature The Federal Supreme Court declared the appeal against a Canton Ticino court ruling regarding a non-prosecution order inadmissible because the appellant failed to sign the submitted document with an original hand-written signature, providing only a photocopy, and did not rectify this formal defect within the deadline set by the court. After finding the missing original signature, the court had ordered the appellant to correct the defect by October 2, 2025, warning that non-compliance would render the submission disregarded; as the deadline passed without the necessary physical signature, the court rejected the appeal under the simplified procedure, concluding that the request for legal aid was also denied due to the manifest inadmissibility of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 5 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 prima, Art. 66 cpv. 1 prima frase LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Original Signature: After finding the missing original signature, the court had ordered the appellant to correct the defect by October 2, 2025, warning that non-compliance would render the submission disregarded; as the deadline passed without the necessary physical signature, the court rejected the appeal under the simplified procedure, concluding that the request for legal aid was also denied due to the manifest inadmissibility of the appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal had no prospect of success.
Court costs were imposed on the appellant due to losing the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_888/2025
Sentenza del 9 ottobre 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2024.254).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con ricorso del 30 agosto 2025 A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza emanata il 22 agosto 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Egli chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
3. Constatata l'assenza di una firma apposta di proprio pugno sul ricorso, dove è presente unicamente una fotocopia della stessa, ciò che risulta insufficiente (DTF 121 II 252 consid. 3; sentenze 6B_553/2024 del 13 settembre 2024 consid. 3; 6B_505/2023 del 15 maggio 2023 consid. 2), con decreto dell'11 settembre 2025 l'impugnativa è stata ritornata al ricorrente, con l'invito a sanare il vizio entro il 2 ottobre 2025 e l'avvertenza che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF).
Dall'estratto "Track and Trace" (tracciamento degli invii della Posta svizzera) risulta che il summenzionato decreto è stato notificato al ricorrente in data 13 settembre 2025 mediante invio raccomandato all'indirizzo di recapito indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria.
4. Entro il termine assegnato, il ricorrente non ha trasmesso al Tribunale federale un esemplare dell'atto di ricorso con firma autografa. Per tale motivo, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente, peraltro non comprovata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e a B.________, X.________.
Losanna, 9 ottobre 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara