Strikethrough of criminal appeal regarding abandonment order following withdrawal of the recourse
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court ordered the removal of the criminal appeal case from its docket following its withdrawal by the appellant, who is consequently considered the losing party and burdened with reduced judicial costs pursuant to articles 32 and 66 of the Federal Supreme Court Act. The underlying dispute arose from a criminal proceeding for fraud, criminal mismanagement, and money laundering that was initially abandoned by the public prosecutor, a decision subsequently annulled by the cantonal appellate court upon complaints from private complainants, prompting the accused to challenge that remand before the federal tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 prima, Art. 66 LTF, Art. 65 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF; Strikethrough of criminal appeal regarding abandonment order following withdrawal of the recourse: Giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento fino alla pronuncia della sentenza; in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_589/2025
Decreto del 27 maggio 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, casella postale 1935, 6901 Lugano,
2. B.________ SpA,
3. C.________ Ltd,
4. D.________,
5. E.________ Srl,
6. F.________,
7. G.________ Srl,
tutti patrocinati dall'avv. Emanuele Verda,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono (ritiro del ricorso),
ricorso contro la sentenza emanata il 10 settembre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.48 e 60.2025.49).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decreto del 7 febbraio 2025, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, a seguito delle denunce sporte da B.________ SpA, C.________ Ltd, D.________, E.________ Srl, F.________ e G.________ Srl (in seguito: i denuncianti), ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti tra l'altro di A.________ per reati di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.
Con sentenza del 10 settembre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo presentato dai denuncianti contro questo decreto, ha annullato quest'ultimo e ha ritornato gli atti dell'incarto al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
2. A.________ (in seguito: il ricorrente) ha impugnato la sentenza del 10 settembre 2025 con un ricorso in materia penale del 9 ottobre 2025 al Tribunale federale.
3. Con scritto del 15 maggio 2026, il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso.
4. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento fino alla pronuncia della sentenza; in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate.
5. Quando la causa viene stralciata dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso, la parte ricorrente è considerata soccombente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 prima frase LTF (decreto 7B_55/2025 dell'11 settembre 2025 consid. 2.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
aed. 2022, n. 38 ad art. 66 LTF). La tassa di giustizia è stabilita in particolare in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 65 cpv. 2 LTF).
Considerato lo stadio della procedura in cui è intervenuto il ritiro, si deve ritenere che il ricorso non ha causato un lavoro considerevole al tribunale, per cui è opportuno prelevare spese giudiziarie ridotte (art. 66 cpv. 2 LTF) e restituire al ricorrente il saldo dell'anticipo delle spese versato il 21 ottobre 2025.
Per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, alla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, a H.________, a I.________, a J.________, a K.________, a L.________, a M.________, a N.________, a O.________, a P.________ e a Q.________.
Losanna, 27 maggio 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino