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7B_447/2026 KI-generiert

7B_447/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 7B_447/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Con decisione del 17 dicembre 2025, la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino ha decretato la disgiunzione del procedimento penale a carico di A.________ da quello a carico di B.________. Con sentenza del 31 marzo 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro il menzionato decreto. A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale.

Legislator-Regeste

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Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 32 cpv. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 cpv. 1 prima; 7B_447/2026 · Bundesgericht: Con decreto del 9 aprile 2026, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 27 aprile 2026, un anticipo di fr. 3'000.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). Scaduto infruttuosamente questo termine, con decreto del 30 aprile 2026 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente l'11 maggio 2026, per provvedere a versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile sulla scorta dell'art. 62 cpv. 3 LTF. Veniva altresì precisato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non vale quale ritiro del rimedio giuridico, il ritiro dovendo essere effettuato per iscritto.

Schlagwörter

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Art. 62 cpv. 1 prima Art. 62 cpv. 3 LTF Art. 32 cpv. 1 LTF Art. 108 LTF Art. 66 cpv. 1 prima

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_447/2026

Sentenza del 20 maggio 2026

II Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Abrecht, Presidente,

Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. David Simoni,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Davide Corti,

opponente,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

Procedura penale; disgiunzione; anticipo delle spese,

ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2026 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (60.2025.450).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione del 17 dicembre 2025, la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino ha decretato la disgiunzione del procedimento penale a carico di A.________ da quello a carico di B.________. Con sentenza del 31 marzo 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro il menzionato decreto. A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale.

2. Con decreto del 9 aprile 2026, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 27 aprile 2026, un anticipo di fr. 3'000.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). Scaduto infruttuosamente questo termine, con decreto del 30 aprile 2026 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente l'11 maggio 2026, per provvedere a versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile sulla scorta dell'art. 62 cpv. 3 LTF. Veniva altresì precisato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non vale quale ritiro del rimedio giuridico, il ritiro dovendo essere effettuato per iscritto.

3. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).

4. In concreto, a causa del mancato pagamento dell'anticipo entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito del ricorso che dev'essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF. La decisione di inammissibilità può essere emanata nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, a C.________, X.________ (IT), a D.________, X.________ (IT), a E.________, X.________ (IT), all'F.________ SA, Y.________, a G.________, a H.________, I.________ e J.________, alla K.________, a L.________, a M.________, alla N.________ PLC, a O.________, alla P.________ Srl, a Q.________, alla R.________ AG in liquidazione e alla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino.

Losanna, 20 maggio 2026

In nome della II Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara