Filer's Criminal Appeal Against Bank Inadmissible Due to Lack of Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertOn June 5, 2023, an individual filed a criminal complaint against a bank for what they claimed was an improper charge on their account. A few days later, the public prosecutor of the Canton of Ticino decided not to proceed with the case. The individual subsequently challenged this decision before the Cantonal Court of Appeals, which also dismissed the complaint on February 5, 2024. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting legal aid for the process. However, the appeal and the request for legal aid were dismissed, as the tribunal found that the individual's arguments did not adequately justify the civil claims related to the criminal allegations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Filer's Criminal Appeal Against Bank Inadmissible Due to Lack of Standing: A few days later, the public prosecutor of the Canton of Ticino decided not to proceed with the case. The individual subsequently challenged this decision before the Cantonal Court of Appeals, which also dismissed the complaint on February 5, 2024. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting legal aid for the process. However, the appeal and the request for legal aid were dismissed, as the tribunal found that the individual's arguments did not adequately justify the civil claims related to the criminal allegations.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided by this article due to insufficient motivation.
The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly without prospect of success.
Court costs were ordered to be borne by the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_290/2024
Sentenza del 14 marzo 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 febbraio 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2023.144).
Fatti:
A. Il 5 giugno 2023, A.________ ha sporto denuncia penale nei confronti dell'istituto bancario B.________ SA per "addebito improprio di un certo importo" sul suo conto.
Il 9 giugno 2023, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia.
A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, la quale ha respinto il reclamo con sentenza del 5 febbraio 2024.
B. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale del 21 febbraio 2024. Egli chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Diritto:
1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3). La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. La pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_241/2023 del 10 luglio 2023 consid. 2.1).
In concreto, il ricorrente non si esprime minimamente sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia.
1.2. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
In concreto, il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito.
2. Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie, comunque ridotte, vanno pertanto poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 marzo 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara