Appeal Inadmissibility Due to Missed Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual, referred to as A.________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal contesting a decision from the Court of Criminal Complaints of the Cantonal Court of Appeals in Ticino, which had previously declared their complaint inadmissible. This initial complaint was against the decision of the Public Prosecutor not to proceed with charges issued on August 10, 2022. A.________ sought legal aid as part of their appeal to the Swiss Federal Tribunal, submitted on February 21, 2024; however, the appeal was filed significantly past the deadline, making it untimely according to legal requirements that dictate a filing window of 30 days from notification.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Missed Deadline: This initial complaint was against the decision of the Public Prosecutor not to proceed with charges issued on August 10, 2022. A.________ sought legal aid as part of their appeal to the Swiss Federal Tribunal, submitted on February 21, 2024; however, the appeal was filed significantly past the deadline, making it untimely according to legal requirements that dictate a filing window of 30 days from notification.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.
The request for legal aid is rejected because the appeal is clearly without prospect of success.
The court costs are imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_289/2024
Sentenza del 14 marzo 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2022.226).
Fatti:
A. Con sentenza del 9 settembre 2022, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico del 10 agosto 2022.
B. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale del 21 febbraio 2024. Egli chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Diritto:
1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione decorrono a partire dal giorno successivo ( art. 44 cpv. 1 LTF ). L'atto ricorsuale deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine ( art. 48 cpv. 1 LTF ).
1.2. In concreto, la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 19 settembre 2022, motivo per cui il termine di ricorso ( art. 100 cpv. 1 LTF ) ha iniziato a decorrere il 20 settembre 2022 ( art. 44 cpv. 1 LTF ) ed è scaduto il 19 ottobre 2022. Il ricorso del 21 febbraio 2024 contro la sentenza avversa risulta pertanto manifestamente tardivo.
2. Per i motivi esposti, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata prevista dall' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie, comunque ridotte, vanno pertanto poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 marzo 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara