Appellant v. Canton of Valais (Public Utility Work Revocation and Custodial Sentence)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppellant v. Canton of Valais (Public Utility Work Revocation and Custodial Sentence) The appellant challenged the cantonal court's decision that confirmed the revocation of his authorization to serve a pecuniary penalty through public utility work. The revocation resulted in the execution of a 55-day substitute custodial sentence, following his failure to pay various fines for simple assault, weapons law violations, obstruction of authority, and subsequent offenses (ticketless travel and disobedience to authorities). The Federal Court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the required standard of justification under Article 42 para. 2 of the Federal Supreme Court Act, as he did not engage with or challenge the reasoning of the lower court's decision, which concerned both the timeliness of his application for public utility work and the confirmation of the revocation itself.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 cpv. 3 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 prima, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appellant v. Canton of Valais (Public Utility Work Revocation and Custodial Sentence): Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi, di principio, accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). In concreto, tuttavia, in considerazione della sua situazione personale, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation (procedural rule).
Cited to explain the general requirement for the appeal to contain stated grounds (mentioned in the reasoning section preceding the operative part).
Cited to explain the specific requirement for stating the violation of law in the appeal grounds (mentioned in the reasoning section preceding the operative part).
Cited for the principle that court costs follow the event, even though they were ultimately waived.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1221/2024
Sentenza del 14 febbraio 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Lavoro di pubblica utilità; irricevabilità del ricorso in materia penale (motivazione insufficiente),
ricorso contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2024.247).
Fatti:
A. A.a.
Con decreto di accusa del 26 luglio 2021 - cresciuto in giudicato -, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ colpevole di lesioni semplici, infrazione alla legge federale sulle armi nonché impedimento di atti dell'autorità e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'500.--), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 50 giorni.
A.b.
Nei confronti di A.________ il Ministero pubblico ha nel seguito emanato due ulteriori decreti di accusa (cresciuti in giudicato) :
- il 28 giugno 2022, per ripetuta contravvenzione alla legge federale sul trasporto di viaggiatori, condannandolo alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 2 giorni;
- il 30 agosto 2022, per disobbedienza a decisioni dell'autorità, condannandolo alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 3 giorni.
B. B.a.
Con decisione dell'11 marzo 2022, il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha autorizzato A.________, su richiesta di quest'ultimo, ad eseguire la pena pecuniaria di cui sopra (cfr. let. A.a
*supra*
) in complessive 200 ore di lavoro di pubblica utilità.
B.b.
Con scritti del 22 gennaio 2024 e 7 giugno 2024, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato a A.________ la commutazione delle multe di cui ai decreti di accusa del 28 giugno e 30 agosto 2022 (cfr. let. A.b
*supra*
) in 5 giorni di pena detentiva.
B.c.
Con decisione del 4 settembre 2024, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha revocato l'autorizzazione all'espiazione della pena pecuniaria mediante lavoro di utilità pubblica concessagli con decisione dell'11 marzo 2022 e ha ordinato l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva di complessivi 55 giorni.
B.d.
Con sentenza del 15 ottobre 2024, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 4 settembre 2024.
C. Avverso questa sentenza, A.________ insorge con un ricorso in materia penale al Tribunale penale federale del 13 novembre 2024, chiedendo in buona sostanza di riformarla nel senso che gli venga concessa l'autorizzazione a eseguire il lavoro di utilità pubblica in luogo dell'esecuzione della pena detentiva sostitutiva. Egli chiede inoltre "una sospensione della decisione ed una proroga di tempo per poter fare un'analisi presso uno psicologo per permettere di valutare il [suo] stato di salute".
Il 14 novembre 2024, il Tribunale penale federale, in applicazione dell'
art. 48 cpv. 3 LTF
, ha trasmesso il ricorso al Tribunale federale per competenza.
Diritto:
1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (
DTF 150 IV 103
consid. 1;
149 IV 97
consid. 1, 9 consid. 2).
1.1.
Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (
art. 42 cpv. 1 LTF
). Secondo l'
art. 42 cpv. 2 LTF
, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (
DTF 148 IV 205
consid. 2.6;
146 IV 297
consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 6B_125/2024 del 5 giugno 2024 consid. 2.3.2; 7B_844/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 1.2; 7B_828/2023 del 9 novembre 2023 consid. 1.2).
1.2.
In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente non si confronta minimamente con i motivi posti a fondamento della sentenza impugnata. Ciò vale sia per quanto concerne le motivazioni con le quali la Corte cantonale ha ritenuto tardiva la domanda di esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità delle multe di cui ai decreti di accusa del 28 giugno e 30 agosto 2022, sia per quanto concerne i motivi con i quali è stata confermata la revoca - decisa dal giudice dei provvedimenti coercitivi il 4 settembre 2024 - dell'autorizzazione all'espiazione della pena pecuniaria mediante lavoro di utilità pubblica.
2. Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'
art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi, di principio, accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). In concreto, tuttavia, in considerazione della sua situazione personale, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è priva d'oggetto.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.
Losanna, 14 febbraio 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino