Appeal Regarding Deadline for Objection to Payment Orders Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a debtor who filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal following the decision of a cantonal appeal court that rejected his request for an extension of the deadline to contest enforcement actions against him. The enforcement actions were initiated by the Canton of Ticino and the Swiss Confederation, with notices of seizure issued after a lack of opposition to the claims against him. The debtor, claiming to be disabled and affected by "restrictive measures," sought to suspend these actions, stating he had recently made a payment towards the debts. However, the federal appeal was deemed inadmissible due to insufficient justification and lack of coherent legal arguments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 79 cpv. 1 OG, Art. 12 cpv. 2 LEF; Appeal Regarding Deadline for Objection to Payment Orders Dismissed: The enforcement actions were initiated by the Canton of Ticino and the Swiss Confederation, with notices of seizure issued after a lack of opposition to the claims against him. The debtor, claiming to be disabled and affected by "restrictive measures," sought to suspend these actions, stating he had recently made a payment towards the debts. However, the federal appeal was deemed inadmissible due to insufficient justification and lack of coherent legal arguments.
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KI-generiertCited in the reasoning regarding the effect of payments made by the debtor, relevant context for the underlying issue, but not the final basis for the inadmissibility of the appeal.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.94/2006 /biz
Sentenza del 28 giugno 2006
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
restituzione di un termine,
ricorso LEF contro la decisione emanata il
30 maggio 2006 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno escusso A.________ con diversi precetti esecutivi rimasti senza opposizione. Dopo aver ricevuto la domanda di proseguimento delle esecuzioni, il 14 febbraio 2006 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha emesso gli avvisi di pignoramento.
2. Con sentenza 30 maggio 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, l'istanza 20 febbraio 2006 di restituzione del termine per interporre opposizione. L'autorità di vigilanza si è altresì dichiarata incompetente a pronunciarsi su una censura intesa a contestare l'esattezza dell'ammontare dei crediti posti in esecuzione.
3. Con ricorso 6 giugno 2006 A.________ chiede al Tribunale federale la sospensione dell'"intimazione restrittiva" e segnala di aver pagato il 2 giugno 2006 all'Ufficio di esecuzione "gli atti esecutivi del presente incarto". Comunica pure di essere invalido e che la "misura restrittiva" gli impedirebbe di vivere.
4. Giusta l' art. 79 cpv. 1 OG , l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione.
In concreto il ricorso, che non si confronta in alcun modo con gli argomenti menzionati nella decisione dell'autorità di vigilanza e non contiene conclusioni comprensibili, non soddisfa manifestamente i suddetti requisiti di motivazione e si rivela quindi di primo acchito inammissibile. Giova tuttavia rilevare che giusta l' art. 12 cpv. 2 LEF i pagamenti fatti all'Ufficio liberano il debitore e che è compito delle autorità di esecuzione provvedere affinché le esecuzioni non continuino per gli importi pagati ( DTF 73 III 69 consid. 1). Se l'Ufficio dovesse invece proseguire le esecuzioni anche per gli importi che gli sono stati versati, il ricorrente potrà nuovamente ricorrere all'autorità di vigilanza e, se del caso, al Tribunale federale.
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Comunicazione al ricorrente, alla Confederazione Svizzera, allo Stato del Cantone Ticino, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 28 giugno 2006
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: