Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.94/2006 KI-generiert

Appeal Regarding Deadline for Objection to Payment Orders Dismissed

Geschäftsnummer 7B.94/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal following the decision of a cantonal appeal court that rejected his request for an extension of the deadline to contest enforcement actions against him. The enforcement actions were initiated by the Canton of Ticino and the Swiss Confederation, with notices of seizure issued after a lack of opposition to the claims against him. The debtor, claiming to be disabled and affected by "restrictive measures," sought to suspend these actions, stating he had recently made a payment towards the debts. However, the federal appeal was deemed inadmissible due to insufficient justification and lack of coherent legal arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 79 cpv. 1 OG, Art. 12 cpv. 2 LEF; Appeal Regarding Deadline for Objection to Payment Orders Dismissed: The enforcement actions were initiated by the Canton of Ticino and the Swiss Confederation, with notices of seizure issued after a lack of opposition to the claims against him. The debtor, claiming to be disabled and affected by "restrictive measures," sought to suspend these actions, stating he had recently made a payment towards the debts. However, the federal appeal was deemed inadmissible due to insufficient justification and lack of coherent legal arguments.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag Zahlungsfrist Zahlungseinstellung Konkursverfahren Zulassung der Zwangsvollstreckung Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 79 cpv. 1 OG
Giusta l' art. 79 cpv. 1 OG , l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione.
Art. 12 cpv. 2 LEF
Cited in the reasoning regarding the effect of payments made by the debtor, relevant context for the underlying issue, but not the final basis for the inadmissibility of the appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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DTF 73 III 69
2 LEF i pagamenti fatti all'Ufficio liberano il debitore e che è compito delle autorità di esecuzione provvedere affinché le esecuzioni non continuino per gli importi pagati ( DTF 73 III 69 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 12 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning regarding the effect of payments made by the debtor, relevant context for the underlying issue, but not the final basis for the inadmissibility of the appeal.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.94/2006 /biz

Sentenza del 28 giugno 2006

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione

Giudici federali Hohl, presidente,

Meyer, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

restituzione di un termine,

ricorso LEF contro la decisione emanata il

30 maggio 2006 dalla Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone

Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno escusso A.________ con diversi precetti esecutivi rimasti senza opposizione. Dopo aver ricevuto la domanda di proseguimento delle esecuzioni, il 14 febbraio 2006 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha emesso gli avvisi di pignoramento.

2. Con sentenza 30 maggio 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, l'istanza 20 febbraio 2006 di restituzione del termine per interporre opposizione. L'autorità di vigilanza si è altresì dichiarata incompetente a pronunciarsi su una censura intesa a contestare l'esattezza dell'ammontare dei crediti posti in esecuzione.

3. Con ricorso 6 giugno 2006 A.________ chiede al Tribunale federale la sospensione dell'"intimazione restrittiva" e segnala di aver pagato il 2 giugno 2006 all'Ufficio di esecuzione "gli atti esecutivi del presente incarto". Comunica pure di essere invalido e che la "misura restrittiva" gli impedirebbe di vivere.

4. Giusta l' art. 79 cpv. 1 OG , l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione.

In concreto il ricorso, che non si confronta in alcun modo con gli argomenti menzionati nella decisione dell'autorità di vigilanza e non contiene conclusioni comprensibili, non soddisfa manifestamente i suddetti requisiti di motivazione e si rivela quindi di primo acchito inammissibile. Giova tuttavia rilevare che giusta l' art. 12 cpv. 2 LEF i pagamenti fatti all'Ufficio liberano il debitore e che è compito delle autorità di esecuzione provvedere affinché le esecuzioni non continuino per gli importi pagati ( DTF 73 III 69 consid. 1). Se l'Ufficio dovesse invece proseguire le esecuzioni anche per gli importi che gli sono stati versati, il ricorrente potrà nuovamente ricorrere all'autorità di vigilanza e, se del caso, al Tribunale federale.

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Comunicazione al ricorrente, alla Confederazione Svizzera, allo Stato del Cantone Ticino, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 28 giugno 2006

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

del Tribunale federale svizzero

La presidente: Il cancelliere: