Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.90/2002 KI-generiert

Bankrupt's Appeal Challenging Property Sale Timeliness Dismissed

Geschäftsnummer 7B.90/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A bankrupt individual contested the decision made by a court regarding the private sale of properties from their bankruptcy estate. The special administration had sold two parcels of land at private negotiations, and the individual claimed not to have been adequately informed of the sale procedures. The court deemed the individual's appeal against the sale invalid due to tardiness, as they were aware of the sale conditions well before the appeal was filed. The individual argued that they had only learned about irregularities in the sale process after consulting the land registry, thus maintaining that their appeal was timely. Ultimately, the court found no substantial grounds for the appeal and declared it inadmissible, emphasizing that the reasoning for the appeal must be clearly presented.

Legislator-Regeste

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Art. 79 cpv. 1 OG, Art. 20a cpv. 1 LEF; Bankrupt's Appeal Challenging Property Sale Timeliness Dismissed: The special administration had sold two parcels of land at private negotiations, and the individual claimed not to have been adequately informed of the sale procedures. The court deemed the individual's appeal against the sale invalid due to tardiness, as they were aware of the sale conditions well before the appeal was filed. The individual argued that they had only learned about irregularities in the sale process after consulting the land registry, thus maintaining that their appeal was timely. Ultimately, the court found no substantial grounds for the appeal and declared it inadmissible, emphasizing that the reasoning for the appeal must be clearly presented.

Schlagwörter

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Konkursverwaltung Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift Bodenrecht Liegenschaftsverwertung Sonderverkauf nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 79 cpv. 1 OG
4.- Giusta l' art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da essa violate e in che consiste la violazione.
Art. 20a cpv. 1 LEF
Cited in the reasoning section regarding the non-levying of court fees, which is confirmed in the dispositive by not imposing costs implicitly or explicitly.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 20a cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning section regarding the non-levying of court fees, which is confirmed in the dispositive by not imposing costs implicitly or explicitly.

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Volltext

[AZA 0/2]

7B.90/2002

CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI

*

13 giugno 2002

Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,

Escher e Meyer.

Cancelliere: Piatti.

____________

Visto il ricorso del 10 maggio 2002 presentato da B.________, contro la sentenza emanata il 24 aprile 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente a F.________, C.________, R.________ e O.________, patrocinati dall'avv.

Marco Cereda, Bellinzona, e a L.________, amministratrice speciale del fallimento B.________, in materia di vendita a trattative private;

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.- L'amministrazione speciale del fallimento di B.________ ha venduto a trattative private le particelle n. XXX e YYY RFD di Sementina. Il primo fondo è stato acquistato da F.________, C.________ e R.________ per fr.

876'920.--; il secondo da O.________ per fr. 546'520.--.

2.- Con sentenza 24 aprile 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, un ricorso del 25 febbraio 2002 inoltrato dal fallito contro la predetta vendita. I giudici cantonali hanno rilevato che l'insorgente è venuto a conoscenza delle due vincolanti offerte e delle modalità di vendita già il 27 novembre 2001, mediante la circolare con cui l'amministrazione speciale del fallimento ha informato i creditori e li ha invitati a inoltrare eventuali altre offerte entro le ore 16 di mercoledì 9 gennaio 2002. Non essendosi entro tale termine manifestati altri interessati, i menzionati fondi sono stati venduti agli autori delle offerte menzionate nella circolare.

3.- Il 10 maggio 2002 B.________ ha presentato alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale un ricorso con cui chiede l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e "di decidere nel merito delle argomentazioni esposte ai numeri 1-2-3-4-5".

Il ricorrente afferma che i giudici cantonali hanno ignorato che egli non poteva conoscere il 27 novembre 2001 il comportamento dell'amministrazione speciale e il modo in cui sarebbero state condotte le trattative. Inoltre non avendo ricevuto, in violazione dell' art. 8a n. 2 LEF , alcuna informazione concernente le vendite, egli ha dovuto incaricare il proprio legale di recarsi, il 14 febbraio 2002, all'ufficio del registro fondiario. Il ricorso cantonale del 25 febbraio 2002 era pertanto tempestivo. Infine egli sostiene di aver deciso di inoltrare un ricorso all' autorità di vigilanza perché la documentazione ricevuta dall'ufficio del registro fondiario non risultava conforme alla circolare del 27 novembre 2001 né ai contratti di compravendita stipulati.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

4.- Giusta l' art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da essa violate e in che consiste la violazione.

In concreto il ricorrente sostiene di aver potuto conoscere l'agire dall'amministrazione speciale del fallimento successivo alla circolare del 27 novembre 2001 solo dopo aver incaricato il proprio legale di recarsi presso l'Ufficio del registro fondiario. Sennonché dalla sentenza impugnata risulta - perlomeno implicitamente - che la vendita a trattative private si è svolta conformemente a quanto già indicato nella predetta circolare e che pertanto egli avrebbe dovuto far valere le proprie censure con la tempestiva impugnazione di quest'ultimo provvedimento. Ora, sebbene il ricorrente affermi genericamente nella sede federale di aver riscontrato, con l'ispezione del registro fondiario, irregolarità e difformità rispetto alla circolare e ai contratti di compravendita, egli si limita a rinviare a tale proposito a una trentina di punti sviluppati nel rimedio cantonale. Così facendo, egli misconosce che la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto ricorsuale e che un semplice rinvio agli atti cantonali è inammissibile ( DTF 106 III 40 consid. 1).

5.- Da quanto precede discende che, in assenza di una censura ricevibile contro la motivazione dell'autorità di vigilanza secondo cui il rimedio cantonale era diretto contro le modalità della vendita a trattative private già indicate nella circolare del 27 novembre 2001, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia ( art. 20a cpv. 1 LEF ).

Per questi motivi

la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore delle controparti, all'amministratrice speciale del fallimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 13 giugno 2002 VIZ

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

La Presidente, Il Cancelliere,