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7B.55/2002 KI-generiert

The case involves a person challenging a decision made by a cantonal court regarding the method of sale of her share in an undivided inheritance

Geschäftsnummer 7B.55/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a person challenging a decision made by a cantonal court regarding the method of sale of her share in an undivided inheritance. The cantonal authority had determined that the inheritance should be sold through public auctions, as proposed by a creditor and another co-heir. The individual opposed this decision, arguing that a public sale would harm her interests, the co-heir's interests, and the creditors', suggesting instead that there was ongoing negotiation for a private sale that could lead to a more favorable outcome. However, the higher court found her appeal inadmissible due to a lack of clear legal violations associated with the decision to sell at auction.

Legislator-Regeste

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Art. 19 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 132 LEF, Art. 79 cpv. 1 OG; The case involves a person challenging a decision made by a cantonal court regarding the method of sale of her share in an undivided inheritance: 2.- Con scritto 7 marzo 2002 S.________ ha indicato di opporsi in conformità all' art. 19 LEF al pubblico incanto della sua quota ereditaria. Essa afferma che una vendita all'asta arreca pregiudizio a lei stessa, alla coerede nonché ai creditori, sussistendo un'avanzata trattativa per la vendita della parte dell'immobile che le spetta con la possibilità di un buon concordato.

Schlagwörter

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Versteigerung Privateigentum Erbe Erbschaftsteilung Hinterlegung der Schuld Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 19 LEF
2.- Con scritto 7 marzo 2002 S.________ ha indicato di opporsi in conformità all' art. 19 LEF al pubblico incanto della sua quota ereditaria.
Art. 10 cpv. 2 RDC
3.- Giusta l'art. 10 cpv. 2 RDC, l'autorità di vigilanza adita con una richiesta di determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell' art.
Art. 132 LEF
Art. 79 cpv. 1 OG
Per quanto attiene al ricorso innanzi al Tribunale federale, l' art. 79 cpv. 1 OG prevede che il gravame deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto da essa violate e in che consiste la violazione.
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Volltext

[AZA 0/2]

7B.55/2002

CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI

*

26 marzo 2002

Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,

Escher e Meyer.

Cancelliere: Piatti

_______

Visto il ricorso del 7 marzo 2002 presentato da S.________, contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in merito alla determinazione del modo di realizzazione della quota spettante alla ricorrente dell'eredità indivisa a cui partecipa con M.________;

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.- Nell'ambito delle esecuzioni promosse contro S.________, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto il 28 dicembre 2001 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, di determinare il modo di realizzazione dell'interessenza dell'escussa nell'eredità indivisa con M.________. Con decisione 6 febbraio 2002, l'autorità di vigilanza ha ordinato, come proposto da un creditore e dalla coerede della debitrice, la realizzazione mediante pubblici incanti.

2.- Con scritto 7 marzo 2002 S.________ ha indicato di opporsi in conformità all' art. 19 LEF al pubblico incanto della sua quota ereditaria. Essa afferma che una vendita all'asta arreca pregiudizio a lei stessa, alla coerede nonché ai creditori, sussistendo un'avanzata trattativa per la vendita della parte dell'immobile che le spetta con la possibilità di un buon concordato.

Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.

3.- Giusta l'art. 10 cpv. 2 RDC, l'autorità di vigilanza adita con una richiesta di determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell' art. 132 LEF , deciderà, tenuto conto nella misura del possibile delle proposte degli interessati, se la parte di comunione pignorata dovrà essere venduta ai pubblici incanti o se sia da procedersi allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del patrimonio comune a stregua dei disposti che reggono la comunione in questione. Per quanto attiene al ricorso innanzi al Tribunale federale, l' art. 79 cpv. 1 OG prevede che il gravame deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto da essa violate e in che consiste la violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale.

Ora, l'impugnativa non ossequia manifestamente quanto disposto dall' art. 79 cpv. 1 OG e deve pertanto essere dichiarata inammissibile. La ricorrente non indica infatti alcun motivo per il quale la decisione di vendere ai pubblici incanti la sua quota ereditaria violerebbe il diritto federale.

Per questi motivi

la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Comunicazione alla ricorrente, alla coerede, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 26 marzo 2002 MDE

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

La Presidente, Il Cancelliere,