Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.235/2004 KI-generiert

Property Adjudication Annulment for Late Bid Payment

Geschäftsnummer 7B.235/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public auction for a property belonging to a debtor, where the property was awarded to a buyer at a specified price with immediate partial payment. Subsequently, the buyer failed to pay the remaining amount within the required timeframe, leading the creditor to request the annulment of the award. The local execution office complied, but the buyer contested this decision, resulting in the appellate court reinstating the award based on legal precedents regarding payment timing. The original creditor then filed a challenge against this reinstatement, prompting a review of the legal requirements and procedures involved in property auctions and award cancellations, ultimately leading to a rejection of the creditor's appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 143 LEF, Art. 143 cpv. 1 LEF, Art. 36 LEF, Art. 63 cpv. 1 RFF, Art. 17 cpv. 3 LEF, Art. 20a cpv. 1 LEF; Property Adjudication Annulment for Late Bid Payment: Subsequently, the buyer failed to pay the remaining amount within the required timeframe, leading the creditor to request the annulment of the award. The local execution office complied, but the buyer contested this decision, resulting in the appellate court reinstating the award based on legal precedents regarding payment timing. The original creditor then filed a challenge against this reinstatement, prompting a review of the legal requirements and procedures involved in property auctions and award cancellations, ultimately leading to a rejection of the creditor's appeal.

Schlagwörter

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Zuschlag bei der Versteigerung Rücknahme der Nichtigerklärung Zahlungsfrist Publikumseinlage nachträglicher Rechtsvorschlag öffentliches Eigentum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 143 cpv. 1 LEF

Provision defining the general rule for revocation of adjudication upon non-payment, although the Tribunal ultimately rejects the appeal based on jurisprudence derived from this provision.

Art. 20a cpv. 1 LEF

Provision cited for not levying a judicial fee because the appeal was rejected.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Provision cited for not awarding costs (indennità) because the appeal was rejected.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.235/2004 /viz

Sentenza del 27 gennaio 2005

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione

Giudici federali Hohl, presidente,

Meyer, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

A.A.________,

ricorrente, patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

aggiudicazione,

ricorso LEF contro la decisione emanata il

19 novembre 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Al pubblico incanto del 5 agosto 2004 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha realizzato, ad istanza dell'Ufficio di esecuzione Dorneck, la particella n. xxx RFD di Brissago di proprietà dell'escusso B.A.________. Il fondo è stato aggiudicato a X.________ per fr. 301'000.--. L'oblatore ha immediatamente corrisposto fr. 50'000.-- quale acconto. La rimanenza del prezzo di vendita doveva, giusta le condizioni d'incanto, essere versata entro 30 giorni, e cioè entro il 5 settembre 2004.

Il 13 ottobre 2004, ad istanza della creditrice ipotecaria A.A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha annullato l'aggiudicazione, perché l'acquirente ha pagato il saldo unicamente con bonifico bancario del 10 settembre 2004, accreditato sul conto dell'Ufficio il 16 settembre 2004.

2. Con sentenza 19 novembre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso presentato da X.________ e ha annullato la decisione dell'Ufficio che annullava l'aggiudicazione del summenzionato fondo. L'autorità di vigilanza, citando la DTF 128 III 468 , ha ritenuto che indire un nuovo incanto e restituire al ricorrente il prezzo di aggiudicazione avrebbe contraddetto il senso e lo scopo degli art. 143 LEF e 63 RFF.

3. Con ricorso del 2 dicembre 2004 A.A.________ postula l'annullamento della sentenza dell'autorità di vigilanza e la conferma della decisione con cui l'Ufficio aveva annullato l'aggiudicazione. Narrati i fatti, cita gli art. 143 cpv. 1 LEF e 63 cpv. 1 RFF e afferma che una proroga del termine di pagamento sarebbe unicamente possibile se sono dati i restrittivi presupposti previsti da quest'ultima norma. Censura la prassi secondo cui verrebbe di fatto concessa una proroga fintanto che la decisione di revoca non sia stata presa o fintanto che perdura l'effetto sospensivo accordato in virtù dell' art. 36 LEF . Nemmeno i - secondo lei criticabili - principi richiamati nella DTF 128 III 468 sarebbero applicabili al caso in esame, il quale avrebbe una fattispecie completamente diversa da quella posta a fondamento della sentenza pubblicata. In quest'ultima decisione vi sarebbe infatti stata mora del creditore, mentre in concreto l'aggiudicatario non avrebbe avuto alcun interesse legittimo per non pagare tempestivamente e avrebbe provveduto ad effettuare il versamento solo dopo che la creditrice aveva già invitato l'Ufficiale a revocare l'aggiudicazione.

Con risposte del 21, rispettivamente del 22 dicembre 2004 sia l'Ufficio di esecuzione Dorneck che X.________ propongono la reiezione del ricorso.

4. Giusta l' art. 143 cpv. 1 LEF , se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio di esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L' art. 63 cpv. 1 RFF precisa che ove l'aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso presentate non possano essere liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l'ufficio annullerà l'aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto alla stregua dell' art. 143 cpv. 1 LEF , a meno che tutti gli interessati consentano ad una proroga del termine di pagamento. L'annullamento dell'aggiudicazione sarà iscritto a verbale (art. 61) e comunicato all'aggiudicatario.

Dal chiaro testo legale risulta innanzi tutto che l'aggiudicazione non decade eo ipso con il mancato - tempestivo - pagamento del prezzo di aggiudicazione, ma che l'ufficiale deve prendere una decisione di annullamento che iscrive a verbale. La giurisprudenza attenua inoltre il rigore delle summenzionate norme nei confronti dell'aggiudicatario, permettendo a quest'ultimo di pagare fintanto che l'aggiudicazione non sia stata revocata ( DTF 109 III 37 consid. 2b pag. 40; 75 III 11 consid. 3 pag. 14). In altre parole, una volta effettuato il pagamento l'Ufficiale non può più annullare l'aggiudicazione. Questo perché con tale pagamento si è realizzato lo scopo perseguito dalle norme in discussione consistente, in sostanza e per quanto qui interessa, nel soddisfare rapidamente i creditori con il provento della realizzazione ( DTF 128 III 468 consid. 2.3). In concreto, a giusta ragione la ricorrente non afferma che il versamento sia pervenuto all'Ufficio dopo l'annullamento dell'aggiudicazione, ma pare lamentarsi del fatto che l'Ufficiale non abbia immediatamente provveduto, dopo aver ricevuto una richiesta in tal senso, a revocare l'aggiudicazione. Ora, nemmeno tale argomentazione soccorre la ricorrente, atteso che la procedura ricorsuale prevista dalla LEF non permette di semplicemente far accertare una - pretesa - violazione del dovere di diligenza dell'Ufficiale ( DTF 128 III 468 consid. 2.3; 120 III 107 consid. 2). Giova a tal proposito ricordare che contro l'asserita inattività di un Ufficiale è in ogni tempo possibile inoltrare un ricorso per denegata o ritardata giustizia all'autorità di vigilanza ( art. 17 cpv. 3 LEF ).

5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si preleva tassa di giustizia ( art. 20a cpv. 1 LEF ), né si assegnano ripetibili ( art. 62 cpv. 2 OTLEF ).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (X.________, patrocinato dall'avv. Carlo Maccanetti), a B.A.________, alla Banca Y.________, all'Ufficio registri di Locarno, agli Uffici di esecuzione di Locarno e Dornach, e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 27 gennaio 2005

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

del Tribunale federale svizzero

La presidente: Il cancelliere: