Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.162/2004 KI-generiert

Creditor's Appeal Against Patent Auction Dismissed for Untimely Filing and Lack of Proper Challenge

Geschäftsnummer 7B.162/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In the context of the liquidation proceedings of a company, a creditor contested the auction of the company's intangible assets, claiming that the company did not have any material assets available for sale, as the rights, patents, and studies in question were disputed and encumbered by liens. The supervising authority rejected the creditor's appeal as untimely, noting that the notification of the auction had been sent on time. The creditor subsequently appealed this decision, asserting that he had not been properly informed regarding the decisions made by the bankruptcy authorities. However, the higher court found the appeal inadmissible, citing issues with the procedure and the creditor's failure to challenge the timeliness of the notifications during the initial proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 79 OG, Art. 19 cpv. 1 LEF, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 20a cpv. 1 LEF; Creditor's Appeal Against Patent Auction Dismissed for Untimely Filing and Lack of Proper Challenge: The supervising authority rejected the creditor's appeal as untimely, noting that the notification of the auction had been sent on time. The creditor subsequently appealed this decision, asserting that he had not been properly informed regarding the decisions made by the bankruptcy authorities. However, the higher court found the appeal inadmissible, citing issues with the procedure and the creditor's failure to challenge the timeliness of the notifications during the initial proceedings.

Schlagwörter

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Patentrecht verspätete Einreichung Versteigerung Schuldbetreibung Kognitionsbefugnis Konkursbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 17 cpv. 2 LEF
L'autorità di vigilanza ha ritenuto che il termine ricorsuale di 10 giorni previsto dall' art. 17 cpv. 2 LEF non era in concreto rispettato, perché ha accertato che l'avviso d'incanto era stato comunicato all'insorgente - come agli altri credi tori - già con lettera raccomandata dell'11 febbraio 2004.
Art. 79 OG
Giusta l' art. 79 OG l'atto di ricorso deve contenere le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione (cpv.
Art. 19 cpv. 1 LEF
Cited as the basis under which the appeal was lodged, leading to the finding of inadmissibility.
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
Una conversione del gravame in un ricorso di diritto pubblico appare inoltre già esclusa per il fatto che l'impugnativa non ossequia i requisiti di motivazione posti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG a tale rimedio.
Art. 20a cpv. 1 LEF
Provision used to rule that no court fee (tassa di giustizia) shall be collected.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 19 cpv. 1 LEF

Cited as the basis under which the appeal was lodged, leading to the finding of inadmissibility.

Art. 20a cpv. 1 LEF

Provision used to rule that no court fee (tassa di giustizia) shall be collected.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.162/2004 /viz

Sentenza del 31 agosto 2004

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione

Giudici federali Escher, presidente,

Meyer, Hohl,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

incanto,

ricorso LEF contro la decisione emanata il

1° agosto 2004 dalla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nell'ambito del fallimento della X.________ S.A. in liquidazione, l'Ufficio fallimenti di Riviera ha realizzato all'incanto del 1° marzo 2004 "brevetti, domande di brevetti e studi vari" della fallita.

2. Con ricorso 2 aprile 2004 il creditore della fallita A.________ ha impugnato il predetto incanto, sostenendo che la fallita non disponeva di beni materiali che potevano essere venduti, ma solo di eventuali diritti, brevetti e studi, in parte contestati, in parte gravati da pegni. Il 1° agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato il gravame irricevibile, siccome tardivo. L'autorità di vigilanza ha ritenuto che il termine ricorsuale di 10 giorni previsto dall' art. 17 cpv. 2 LEF non era in concreto rispettato, perché ha accertato che l'avviso d'incanto era stato comunicato all'insorgente - come agli altri credi tori - già con lettera raccomandata dell'11 febbraio 2004.

3. Con ricorso 10 agosto 2004 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la decisione dell'autorità di vigilanza. Egli asserisce di aver già confermato nelle sue osservazioni di non essere stato informato in tempo delle decisioni emanate dagli organi preposti al fallimento ed indica di riservarsi "altre deposizioni per l'udienza".

4. Giusta l' art. 79 OG l'atto di ricorso deve contenere le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione (cpv. 1); non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale (cpv. 2). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso ( DTF 106 III 41 consid. 1) ed essere depositata entro il termine ricorsuale di 10 giorni previsto dall' art. 19 cpv. 1 LEF ( DTF 126 III 30 consid. 1). Ne segue che la riserva espressa dal ricorrente di fornire ulteriori argomenti in un'udienza risulta irrilevante e l'impugnativa dev'essere giudicata sulla base della motivazione riportata nel ricorso del 10 agosto 2004.

5. Adito, come nella fattispecie, con un ricorso fondato sull' art. 19 cpv. 1 LEF , il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG ). Contro la valutazione delle prove agli atti è invece unicamente aperta la via del ricorso di diritto pubblico per arbitrio ( DTF 120 III 114 consid. 3a).

In concreto, l'argomentazione del ricorrente si esaurisce nell'affermazione secondo cui egli, nelle sue osservazioni del 2 aprile 2004, avrebbe esplicitamente confermato di non essere stato informato in tempo delle decisioni emanate dagli organi preposti al fallimento. Occorre innanzi tutto osservare che il ricorrente, nel suo ricorso 2 aprile 2004 all'autorità di vigilanza, non ha formulato alcuna lamentela sulla tempestività delle comunicazioni dell'Ufficio fallimenti. Si può tuttavia rilevare che se, con la summenzionata asserzione, il ricorrente intende criticare la constatazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'avviso d'incanto gli era già stato spedito con lettera raccomandata l'11 febbraio 2004, il ricorso deve nondimeno essere dichiarato inammissibile, perché diretto contro un accertamento di fatto operato dall'autorità di vigilanza.

6. Da quanto precede discende che il ricorso fondato sull' art. 19 cpv. 1 LEF si rivela inammissibile. Una conversione del gravame in un ricorso di diritto pubblico appare inoltre già esclusa per il fatto che l'impugnativa non ossequia i requisiti di motivazione posti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG a tale rimedio. Non si preleva tassa di giustizia ( art. 20a cpv. 1 LEF ).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 31 agosto 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

del Tribunale federale svizzero

La presidente: Il cancelliere: