Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.146/2006 KI-generiert

Association v. Supervisory Authority over Bankruptcy Threat (DEBA Article 17)

Geschäftsnummer 7B.146/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an association challenging the issuance of bankruptcy orders against it, issued by an execution office following a debt collection initiated by a creditor. The association contested the bankruptcy orders, arguing inconsistencies in the legal proceedings, including the competence of the court that rejected its appeals against the debt claims. The court found that the association's challenges lacked merit and that the matters raised should have been addressed in a higher court, thus deeming the bankruptcy orders valid under executive law. The association subsequently appealed to the Federal Tribunal, which ultimately found the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 17 LEF, Art. 79 cpv. 1 OG, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 80 cpv. 1 LEF, Art. 19 cpv. 1 LEF, Art. 79 cpv. 1 LEF; Association v. Supervisory Authority over Bankruptcy Threat (DEBA Article 17): The association contested the bankruptcy orders, arguing inconsistencies in the legal proceedings, including the competence of the court that rejected its appeals against the debt claims. The court found that the association's challenges lacked merit and that the matters raised should have been addressed in a higher court, thus deeming the bankruptcy orders valid under executive law. The association subsequently appealed to the Federal Tribunal, which ultimately found the appeal inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Vollstreckungsorgan Konkursforderung Drohung gegen Behörden und Beamte Widerspruchsverfahren Aufsichtszuständigkeit Verein

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 20a cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning that leads to the decision not to levy court fees (which justifies the order not mentioning costs).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.146/2006 /biz

Sentenza del 4 settembre 2006

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione

Giudici federali Hohl, presidente,

Meyer, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

Associazione A.________,

ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

comminatoria di fallimento,

ricorso LEF contro la decisione emanata il 3 agosto 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. La B.________S.A. ha escusso l'associazione A.________ e il 30 maggio 2006 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso le comminatorie di fallimento per due esecuzioni.

2. Con sentenza 3 agosto 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escussa contro le predette comminatorie di fallimento. Essa ha reputato che un ricorso fondato sull' art. 17 LEF è unicamente ammissibile per motivi formali, mentre in concreto l'escussa si era unicamente prevalsa di censure concernenti la fondatezza del credito (difettosità ed inutilità del prodotto di cui la procedente chiede il pagamento). L'autorità di vigilanza si è pure dichiarata incompetente a statuire sulla domanda di concordato, la quale avrebbe invece dovuto essere presentata al Pretore, e ha ritenuto che il differimento del fallimento dev'essere chiesto al giudice del fallimento con una domanda di moratoria concordataria. Ha infine considerato le comminatorie di fallimento conformi al diritto esecutivo, atteso in particolare che l'escussa è iscritta a registro di commercio e che le opposizioni interposte ai precetti esecutivi sono state rigettate in via definitiva.

3. L'associazione A.________ ha ricorso al Tribunale federale contro la predetta decisione affermando che la comminatoria di fallimento sarebbe "viziata dalla sentenza del giudice di pace, che fra l'altro si definisce incompetente (recte: competente) in materia, malgrado l'importo del contenzioso superi i fr. 3'000.--". Sarebbe poi "gravissimo" farla ingiustamente fallire. La ricorrente ribadisce inoltre l'infondatezza dell'esecuzione e afferma di aver incaricato i propri legali sia di agire innanzi alla Pretura e alla Procura contro la B.________S.A. per risarcimento del danno e "per l'ipotesi di reato di truffa ed abuso di posizione dominante", sia di procedere innanzi alla Pretura come indicato nella sentenza impugnata per quanto attiene al fallimento.

Non sono state chieste risposte al ricorso.

4. In virtù dell' art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione.

In concreto, sebbene manchi un'esplicita indicazione delle modifiche desiderate, dalla motivazione del ricorso è possibile desumere che la ricorrente intende ottenere l'annullamento della decisione impugnata e delle comminatorie di fallimento. Non costituiscono invece ammissibili censure ai sensi della predetta norma, né l'affermazione di aver incaricato i propri avvocati di agire in Pretura e Procura, né l'asserzione che un fallimento ingiustificato della ricorrente sarebbe gravissimo.

5. Giusta l' art. 17 cpv. 1 LEF , salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziale, il ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento.

Ora, togliere in via definitiva l'opposizione interposta a precetti esecutivi fatti notificare per l'incasso di crediti fondati sul diritto privato spetta al giudice e non agli uffici di esecuzione o dei fallimenti (v. art. 79 cpv. 1 e art. 80 cpv. 1 LEF ). Ne segue che la ricorrente non può - validamente - prevalersi innanzi all'autorità di vigilanza, e quindi nemmeno davanti alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Tribunale federale ( art. 19 cpv. 1 LEF ), della pretesa incompetenza per valore del giudice di pace che ha pronunciato il rigetto dell'opposizione. Una tale critica avrebbe invece dovuto essere proposta con un ricorso per cassazione al Tribunale di appello del Cantone Ticino, nel quale la ricorrente avrebbe pure potuto - atteso che in concreto le opposizioni sono state rigettate nell'ambito della procedura ordinaria ( art. 79 cpv. 1 LEF ) - presentare le sue argomentazioni attinenti alla pretesa infondatezza del credito.

6. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia ( art. 20a cpv. 1 LEF ).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Comunicazione alla ricorrente, alla controparte, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 4 settembre 2006

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

del Tribunale federale svizzero

La presidente: Il cancelliere: