Inadmissibility of Appeal Against Bankruptcy Warning Due to Lateness and Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a debtor contested a decision made by the execution and bankruptcy authority of the Cantone Ticino regarding the notification of a bankruptcy comminatory notice. The creditor, a company, had initiated enforcement proceedings against the debtor, who argued that he had not ordered any work related to the invoice in dispute. The local court deemed the debtor's appeal as late and inadmissible, leading to the debtor filing a petition to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was also submitted after the deadline and did not meet necessary legal requirements, thus rendering it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 19 LEF, Art. 19 cpv. 1 LEF, Art. 79 cpv. 1 OG; Inadmissibility of Appeal Against Bankruptcy Warning Due to Lateness and Formal Deficiencies: The creditor, a company, had initiated enforcement proceedings against the debtor, who argued that he had not ordered any work related to the invoice in dispute. The local court deemed the debtor's appeal as late and inadmissible, leading to the debtor filing a petition to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was also submitted after the deadline and did not meet necessary legal requirements, thus rendering it inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for the type of appeal being considered, even though the appeal was ultimately rejected on procedural grounds.
Volltext
[AZA 0/2]
7B.106/2002
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
*
14 giugno 2002
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,
Escher e Meyer.
Cancelliere: Piatti.
_________
Visto il ricorso del 29 maggio 2002 (data del timbro postale) presentato da F.________, contro la sentenza emanata il 19 aprile 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente alla I.________ S.A., rappresentata dalla Fiduciaria Incamm S.A., Chiasso, e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, in materia di comminatoria di fallimento;
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.- Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla I.________ S.A. nei confronti di F.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha notificato all' escusso il 6 febbraio 2002 la comminatoria di fallimento del 16 gennaio 2002.
2.- Il 19 aprile 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, un ricorso del debitore. In via abbondanziale, i giudici cantonali rilevano che l'escusso si è limitato ad allegare inammissibilmente questioni di merito inerenti alla mancata commissione dei lavori, che hanno portato all'emissione della fattura per il cui incasso la creditrice procede.
3.- Con scritto del 29 maggio 2002 (data del timbro postale) F.________ comunica la sua intenzione di ricorrere conformemente all' art. 19 LEF , ribadisce di non aver ordinato alcun lavoro e indica di ritenere di non dover pagare la relativa fattura.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
4.- Giusta l' art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell' autorità - superiore - di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento.
In concreto la decisione dell'autorità di vigilanza è stata notificata al ricorrente tramite polizia il 17 maggio 2002. Il termine ricorsuale di dieci giorni previsto dal predetto articolo è quindi scaduto lunedì 27 maggio 2002. Il gravame, consegnato alla posta il 29 maggio 2002, è pertanto tardivo e dev'essere dichiarato inammissibile. A titolo abbondanziale si può ancora aggiungere che l'impugnativa si rivela pure irricevibile per il mancato adempimento dei requisiti previsti dall' art. 79 cpv. 1 OG . Questa norma prescrive infatti che l'atto ricorsuale deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto da questa violate e in che consiste la violazione.
Per questi motivi
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Comunicazione al ricorrente, alla rappresentante della controparte, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 14 giugno 2002 MDE
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
La :Presidente, Il Cancelliere,